Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre scorso sono stati
pubblicati due comunicati dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e precisamente:
il primo del 28 settembre scorso relativo a “
Sicurezza nei
cantieri di lavori pubblici Implementazione del Casellario
informatico“;
il secondo del 18 ottobre scorso relativo a “
Comunicazioni
relative alle modalità di trasmissione dei certificati di
esecuzione dei lavori - Comunicato agli operatori del mercato dei
lavori pubblici.
Con il primo comunicato del 28 settembre l’Autorità precisa che:
- a decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato sulla
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana, le stazioni appaltanti
dovranno comunicare all’Autorità le “gravi inosservanze” delle
norme in materia di sicurezza e delle previsioni contenute nei
piani di sicurezza rilevate dal CSE, non solo quelle che comportano
la risoluzione del contratto, ma anche quelle che determinano la
sospensione dei lavori o l’allontanamento delle imprese dal
cantiere;
- le stazioni appaltanti sono tenute altresì a comunicare le
“gravi inosservanze” rilevate nel quadro delle attività ispettive e
di controllo degli organi deputati alla vigilanza nei cantieri
allegando copia dei verbali di accertamento e delle diffide alle
imprese volte alla regolarizzazione delle stesse infrazioni;
- per le predette comunicazioni dovrà essere utilizzato il
modello di cui all'Allegato B della Determinazione n. 1/2005;
- il Ministero delle infrastrutture è invitato a comunicare
all’Autorità, per la necessaria iscrizione nel Casellario
informatico, i provvedimenti interdittivi assunti ai sensi
dell'art. 36-bis della legge n. 248/2006 di conversione del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
- le comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere
trasmesse all’Autorità entro trenta giorni dall'assunzione dei
rispettivi provvedimenti o accertamenti, ai fini dell'iscrizione
nel Casellario informatico.
Con il primo comunicato del 18 ottobre l’Autorità precisa che:
- le stazioni appaltanti sono tenute a redigere i certificati di
esecuzione lavori secondo lo schema di cui all’allegato D al
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ed a
trasmetterli, in copia, all’Osservatorio;
- le Società organismi di attestazione devono acquisire tali
certificati, per la verifica della sussistenza dei requisiti
tecnico-organizzativi delle imprese richiedenti la qualificazione,
unicamente dall'Osservatorio.
In applicazione di tali disposizioni normative, con il Comunicato
del 6 luglio 2006, pubblicato sul sito internet dell'Autorità e
nella Gazzetta Ufficiale n. 159, serie generale, dell’11 luglio
2006, sono state rese note le modalità che l’Autorità ha ritenuto
di fissare per la trasmissione delle copie dei predetti
certificati, con la specificazione che si tratta di modalità
“esclusiva”, e che nessun documento debba pervenire con modalità
diverse da quelle ivi previste.
Conclusivamente, le stazioni appaltanti vengono invitate a dotarsi
dell'accreditamento al servizio di anagrafe, registrandosi
all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/, segnalando eventuali
problematiche di carattere tecnico informatico sull’utilizzo della
procedura, o di merito sui contenuti e significato dei dati
richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- svpsupporto@avlp.it;
- labinfo@avlp.it;
- quesiti.cel@avlp.it.
Eventuali fattispecie da certificare, incompatibili con il vigente
schema di cui all'allegato D sopra citato, costituiranno eventuale
oggetto di segnalazione dell’Autorità al Governo ed al
Parlamento.
© Riproduzione riservata