L’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e
forniture detta “
Ulteriori indicazioni in materia di attività
promozionali all’esercizio dell’attività di attestazione” con
la
determinazione n. 5 del 25 ottobre scorso
riallacciandosi, peraltro alla precedente determinazione n. 3 del 6
aprile 2006.
Nella determinazione vengono trattati tre punti e precisamente:
- rapporto organico tra SOA e promotori;
- rapporti tra i soggetti addetti al settore commerciale e gli
altri dipendenti;
- altri quesiti.
In merito al
rapporto organico tra SOA e promotori,
l’Autorità precisa che la determinazione n.3/2006 ha prescritto che
l’attività promozionale possa essere svolta solo da soggetti legati
da un “rapporto organico” agli organismi di attestazione, i quali
ultimi saranno, pertanto, responsabili delle condotte illegittime
poste in essere da tutti i soggetti inseriti nella propria
organizzazione, al fine di garantire la legittimità della funzione
pubblica di certificazione.
Sulla base di questi criteri di rigore, l’Autorità non condivide i
molteplici tentativi di consentire l’attività promozionale anche a
soggetti non formalmente inseriti nell’organizzazione degli
organismi di attestazione e precisa che tutte le proposte tipologie
contrattuali, anche se relative a lavoro c.d. “parasubordinato” e
non propriamente autonomo ed anche qualora i contratti siano
corredati da clausole con specifiche assunzioni di responsabilità o
vincoli di esclusiva dei promotori nei confronti delle Soa, non
sono in linea con la ratio della determinazione.
Per quanto concerne, poi, il
rapporto organico tra SOA e
promotori, l’Autorità precisa che i soggetti che svolgono
attività promozionale potranno essere assunti anche con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato ed, altresì, con la
modalità del part-time ed in particolare, per i dipendenti che
svolgono attività promozionale a favore di una Soa deve ritenersi
che lo svolgimento della medesima attività a beneficio di altre Soa
sia in contrasto con i principi sopra ricordati.
Nella determinazione viene, peraltro precisato che le Soa devono
comunicare all’Osservatorio i nominativi di tutti i soggetti che
svolgono attività promozionale, anche di coloro già facenti parte
dell’organico, perché siano inseriti nell’elenco dei promotori, che
comporta l’attribuzione in via esclusiva della possibilità di
svolgere questa attività.
Per ultimo l’Autorità nella determinazione n. 5/2006 precisa che:
- poiché le Soa non sono state mai autorizzate a svolgere
prestazioni di consulenza alle imprese, tale possibilità appare
esclusa anche laddove i promotori siano inseriti
nell’organico;
- non è mai stato loro precluso di svolgere attività
pubblicitaria, anche a mezzo stampa, nel rispetto della specifica
normativa che ne tutela la veridicità e la correttezza e con
qualunque strumento ritenuto idoneo, purchè posto in essere
direttamente dall’organismo di attestazione, o per mezzo dei propri
dipendenti.
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