La
Corte Costituzionale con
ordinanza n. 352 del 30
ottobre scorso interviene sulle
contenzioso relativo
alle
tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001,
annullato dal TAR del Lazio ma successivamente riportato in vita
dalla legge n. 166/2002 recante modifiche ed integrazioni alla
legge n. 109/1994.
Al contenzioso che dura ormai da anni si aggiunge, adesso il
Decreto “Bersani” sulle liberalizzazioni e mentre i Consigli
nazionali degli architetti e degli ingegneri si sono pronunciati
chiarendo che nell’ambito dei Lavori pubblici le tariffe
professionali di cui al citato D.M. 4/4/2001 sono legittime, la
Corte costituzionale, nella citata ordinanza
ritiene
legittimo il D.M. precisando che l’eliminazione dei minimi di
tariffa prevista dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n.
223/2006,convertito nella legge n. 248/2006, opera soltanto
dall’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223/2006 e,
quindi, non interferisce con l’aumento delle tariffe che risale al
2001.
La Corte Costituzionale non ha voluto, quindi, collegare
esplicitamente la norma sull’abrogazione dei minimi tariffari a
quelle previgenti ed ha, di fatto, riconosciuto autonomia ai poteri
del legislatore.
I Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti
escludendo che l’abolizione dei minimi di tariffa possa essere
applicata nei lavori pubblici a causa della vigenza della legge n.
166/2006 e la Corte Costituzionale, di fatto, ha irrobustito il
pensiero degli Ordini professionali, confermando la legittimità
della citata legge n. 166/2002.
Ovviamente l’ordinanza della Corte Costituzionale:
- porrà fine a tutte le liti pendenti in merito di tariffe
professionali e ad aggiudicazioni di servizi di progettazione in
quanto tutte le offerte che non siano adeguati ai minimi di tariffa
dovranno essere considerati anomali;
- potrà avere effetti sull’applicazione del Decreto “Bersani” in
quanto viene rafforzata la tesi secondo cui il Codice dei Contratti
di cui al D.Lgs. 163/2006 (in cui è confluita la legge n. 109/1994
e successive modifiche ed integrazioni e, quindi, anche la legge n.
166/2002 ed il D.M. 4/4/2001) un corpo normativo autonomo e,
quindi, resistente all’abrogazione delle norme che eliminano le
tariffe.
Di diverso avviso è l’
OICE che interviene sull’argomento
precisando che “
Il salvataggio delle nuove tariffe di
progettazione per i lavori pubblici operato dalla Corte
Costituzionale non incide sulla liberalizzazione voluta dal decreto
Bersani”.
Deve, altresì, essere precisato che i minimi tariffari potranno
essere superati soltanto nei rapporti tra professionisti e
provati.
Aspettiamo un chiarimento dei Ministeri competenti che chiarisca in
via definitiva il problema al fine di evitare spiacevoli equivoci e
lunghi contenziosi.
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