Il
TAR del Lazio, sezione II bis, con la
sentenza n.
10234 del 4 maggio 2006, depositata il 10 ottobre 2006
interviene sul
problema del fascicolo del fabbricato; i
giudici romani hanno accolto il ricorso della Confedilizia contro
la delibera con cui la giunta municipale del comune di
Civitavecchia aveva istituito il fascicolo del fabbricato
precisando che la competenza in materia non appartiene alla giunta,
poiché si tratta di un provvedimento di natura regolamentare che
esula dalle sue funzioni.
Soltanto il consiglio comunale può, dunque, procedere
all’istituzione del registro contenente l’identikit degli
edifici.
La Regione Lazio, con una legge del 2002, aveva dato ai comuni la
facoltà di istituire il registro dei fabbricati e che, a detta
legge, ha dato successivamente attuazione con il regolamento
regionale del 2005.
Nell’impugnare il provvedimento della giunta comunale la
Confedilizia, da sempre contraria all’impiego del fascicolo del
fabbricato, aveva eccepito che la delibera in questione spettava in
realtà al consiglio comunale.
Con la citata sentenza, il
TAR Lazio ha chiarito che la
competenza della giunta comunale in materia di adozione dei
regolamenti è limitata alla materia dell’ordinamento degli uffici e
dei servizi.
Il fatto che la delibera in questione abbia natura regolamentare,
secondo i magistrati amministrativi, si evince poi dalla natura
generale e astratta delle previsioni ivi contenute e la natura
regolamentare della delibera in questione, secondo i giudici
romani, è, peraltro, confermata dalla circostanza che la legge
regionale n. 31 del 2002 lascia ai comuni la facoltà di istituire
il fascicolo del fabbricato, rimettendo quindi la scelta a una
valutazione del tutto discrezionale dei singoli consigli
comunali.
© Riproduzione riservata