Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 Novembre 2006 è stata
pubblicata la legge 10 novembre 2006, n. 278, recante
“
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento
alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in
data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di
detraibilità dell'IVA”.
Il provvedimento legislativo è stato varato dal Governo per far
fronte alla
bocciatura, da parte della Corte di Giustizia
UE, della norme italiana che prevede l’
indetraibilità
dell'IVA sostenuta sugli acquisti delle autovetture da parte di
professionisti e società, nonché sui costi sostenuti per i
carburanti, e detta le modalità per le conseguenti richieste di
rimborso dell’IVA non detratta sino al 13 settembre.
Rispetto alla previsione iniziale del 15 dicembre 2006,
il
rimborso dell’Iva non detratta sulle autovetture acquistate da
professionisti e imprese entro il 13 settembre scorso
potrà
essere chiesto sino a lunedì 16 aprile 2007, consentendo, anche
alle imprese di chiudere il bilancio 2006 senza dover rilevare
sopravvenienze attive.
Dal 14 settembre 2006 in poi, i contribuenti dovranno
calcolare, invece, le
detrazioni iva spettanti secondo
l’inerenza del veicolo nell’attività svolta mentre il Governo dovrà
individuare i possibili criteri per attribuire le detrazioni
sottoponendoli al Comitato Iva UE per ottenerne l’approvazione e
per riportarli nell’ordinamento nazionale al fine di verificare la
condotta tenuta dai contribuenti sulla base dei nuovi criteri.
La legge di conversione rinvia, poi, a successivi provvedimenti la
fissazione di percentuali forfettarie di detrazione, distinte per
settori, applicabili sia per le istanze di rimborso, sia a
regime.
Nella domanda di rimborso dovranno essere indicati anche dati
relativi ad altri tributi, in modo da garantire la tassazione, ai
fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il
rimborso.
Coloro che non aderiscono al rimborso forfettario, e coloro che
non presentano l’istanza entro il 15 aprile 2007 hanno, in ogni
caso, la possibilità di dimostrare il diritto a una detrazione in
misura superiore a quella percentualizzata presentando apposita
istanza.
L’Iva pagata dal 14 settembre 2006 in poi, sugli acquisti di
autovetture e sulle spese relative, potrà essere detratta senza
limiti, in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è
effettivamente utilizzato in modo esclusivo per l’attività
dell’impresa o del professionista mentre per le auto a uso
parzialmente aziendale, la detrazione va calcolata in base
all’effettivo impiego per l’attività.
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