L’
Agenzia delle Entrate interviene sul problema relativo
alla
registrazione dei contratti di locazione ed al relativo
versamento dell’imposta di registro con la circolare n. 33/E di
giovedì 16 novembre scorso.
La Circolare, in riferimento a quanto previsto all’articolo 35,
comma 10-quinquies del decreto-legge n. 223/2006 convertito con
modifiche dalla legge n. 248/2006 e dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre scorso, interviene sul
problema della registrazione telematica dei contratti di locazione
di beni immobili in corso di esecuzione alla data del 4 luglio 2006
definendo, in vari capitoli, puntualmente:
- il regime fiscale delle locazioni;
- l’obbligo di registrazione dei contratti di locazione in corso
al 4 luglio;
- i contratti da registrare;
- i soggetti obbligati alla registrazione;
- le modalità di registrazione;
- la base imponibile dell’imposta di registro;
- le cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto;
- i contratti stipulati successivamente al 4 luglio 2006.
Il prossimo
30 novembre scade il termine, previsto dalla
legge, per effettuare la
registrazione telematica dei contratti
di locazione assoggettati a Iva nel periodo precedente al 4
luglio 2006 ed in corso di esecuzione in tale data e che prima
della registrazione deve essere effettuato il versamento della
relativa imposta di registro.
L’
imposta di registro, pari all’1%, è dovuta sul canone di
locazione determinato per la residua durata del contratto, a
decorrere dal 4 luglio 2006, conteggiando come mensilità intera,
nel periodo che va dal 4 luglio fino alla scadenza del contratto,
la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Ad esempio, per un contratto con durata 1/4/2006 – 31/3/2009, la
durata residua calcolata dal 4 luglio 2006 è di 2 anni e 9 mesi
(per frazioni di mese non inferiori a quindici giorni è necessario
procedere al ragguaglio a mensilità intere) e l’imponibile è pari
all’ammontare dei canoni relativi al periodo 4/7/2006-31/3/2007
nonché ai due anni successivi (dal 1/4/ 2007 al 31/3/2009).
Nella circolare viene ricordato, inoltre, che la nota I)
all’articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
dell’imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili
urbani di durata pluriennale, una detrazione dall’imposta in misura
percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale
moltiplicato per il numero delle annualità.
Il beneficio è applicabile anche alle locazioni rientranti nel
campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10-quinquies del
decreto legge n. 226/2006 e per fruire della detrazione, è
necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del
provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari o
superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto
che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente
superiore a dodici mesi.
Ricordiamo, per ultimo, che i contratti rientranti nell’ambito di
applicazione dell’articolo 35, comma 10-quinquies, che siano stati
registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell’imposta di
registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con
le modalità telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai
fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli
stessi contratti non è dovuta, invece, l’imposta di bollo.
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