Il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto una
nuova
bozza del decreto sugli incentivi al fotovoltaico che è stata
trasmessa, venerdì scorso, alla Conferenza Stato-Regioni per
acquisirne il necessario parere.
Il nuovo decreto in sostituzione di quello a suo tempo predisposto
circa un mese fa
contiene, in 16 articoli e 4 allegati,
parecchie novità.
All’articolo 1, in cui vengono definite le finalità del
provvedimento, segue un articolo 2 che contiene una serie di
puntuali definizioni che agevolano la comprensione di termini molto
spesso tecnici dalla definizione di “
impianto o sistema
solare” alla definizione di “
servizio di scambio sul
posto”.
Le
tariffe minime incentivanti, definite all’articolo 6 del
provvedimento sono differenziate in funzione della modalità
operativa dell’impianto ed alla tipologia dello stesso e vanno da
un
minimo di 0,30 € per gli impianti con moduli al suolo o
su edifici, non operanti in regime di scambio sul posto, ad un
massimo di 0,42 € per impianti con moduli integrati negli
edifici sempre non operanti in regime di scambio sul posto.
Nell’articolo 3 vengono elencati i soggetti che possono beneficiare
delle tariffe agevolate e del premio e viene precisato che nel caso
di impianti destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze
ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o
edifici, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e
integrazioni, il
diritto alle tariffe incentivanti è
subordinato alla
preventiva certificazione energetica
dell’edificio, con le modalità di cui al medesimo decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Sono, peraltro, ammessi alle tariffe incentivanti anche gli
impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1°
ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento con
cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiornerà le
modalità per l’erogazione delle tariffe, sempreché realizzati nel
rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino e
non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti
interministeriali.
L’
obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica
cumulata da installare è stabilito in
2000 MW entro il 2015
ed il
limite massimo della potenza elettrica cumulativa di
tutti gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono
ottenere le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio
di cui all’articolo 7 è stabilito in
1000 MW.
Il decreto prevede anche che al fine di favorire lo sviluppo di
tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che
permettano anche l’aumento dell'efficienza di conversione dei
componenti e degli impianti il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta
gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette
tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di
100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di 1000 MW prevista
dall’articolo 13.
Gli allegati al decreto sono 4 e precisamente:
- Allegato 1 - Criteri per prove ed accettazioni dei moduli e
relative norme tecniche
- Allegato 2 - Tipologie di interventi valide ai fini del
riconoscimento della parziale integrazione architettonica
- Allegato 3 - Tipologie di interventi valide ai fini del
riconoscimento dell’integrazione architettonica
- Allegato 4 - Documentazione da allegare alla richiesta di
concessione della tariffa incentivante
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