Incarichi - Affidamenti di incarico

Conversione dell'esistente impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani sito in località San Vincenzo di Corinaldo in impianto di trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano indifferenziato

STAZIONE APPALTANTE

Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 — Ancona


Codice CPV: 71247000
Codice CUP: C71B14000110006
Codice CIG: 6386931631
SCADENZA 18/01/2016
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di conversione dell'esistente impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani sito in località San Vincenzo di Corinaldo in impianto di trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano indifferenziato prodotto nel Territorio dell'ATO2 della Regione Marche — 1° stralcio.
L'appalto prevede l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria concernenti la Direzione lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di conversione dell'esistente impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani sito in località San Vincenzo di Corinaldo in impianto di trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano indifferenziato prodotto nel territorio dell'ATO2 della Regione Marche — I stralcio.
In particolare la prestazione comprende le attività di:
— direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (Art. 148, D.P.R. 207/2010),
— liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10),
— rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.),
— controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, D.P.R. 207/2010),
— coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, D.P.R. 207/2010),
— ufficio della direzione lavori (artt.147-149-150, D.P.R. 207/2010),
— contabilità dei lavori a corpo (art.185, D.P.R. 207/10),
— coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art.151, D.P.R. 207/2010).
L'Ufficio della Direzione lavori dovrà essere composto dal Direttore lavori e da almeno un assistente. Ogni collaborazione esterna sarà regolata mediante intesa diretta ed esclusiva tra l'aggiudicatario e l'interessato, con oneri a totale carico e spese del medesimo. Il concorrente dovrà comunque indicare, già in sede di gara, il nominativo di tali collaboratori e la specifica delle prestazioni al fine di acquisirne il relativo nulla osta.
La figura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori può essere ricoperta dal Direttore dei lavori, purché in possesso dei requisiti indicati al successivo punto 7 del presente disciplinare.

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: I lavori da dirigere si svolgeranno in via San Vincenzo, Comune di Corinaldo (AN).

Quantitativo o entità dell'appalto
Il presunto corrispettivo complessivo dei servizi posto a base di gara ammonta a 253 495,29 EUR IVA e oneri di legge esclusi ed è stato determinato in conformità a quanto previsto dal D.M. 31.10.2013 n. 143 e dal D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012 n. 27. Il procedimento di determinazione è riportato nell'elaborato allegato al disciplinare di gara «Determinazione dei corrispettivi per il servizio di direzione lavori», ai sensi dell'art. 264, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 207/2010.
Per ulteriori dettagli, anche in merito al pagamento, si rinvia agli artt.6 e 7 dello Schema di Contratto.
Valore stimato, IVA esclusa: 253 495,29 EUR

Cauzioni e garanzie richieste:
In sede di gara il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria pari a 5 069,90 EUR (cinquemilasessantanove/90 euro), pena l'esclusione, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, predisposta secondo le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che:
1. La garanzia abbia validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;
2. La garanzia preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. La garanzia contenga la dichiarazione che la stessa viene emessa a copertura anche della sanzione pecuniaria stabilita in 253,49 EUR di cui agli artt.38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/2006 come introdotti dall'art. 39, comma 1, della Legge 11 agosto 2014 n.114.
4. la garanzia individui come beneficiario, a pena di esclusione, l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 — Ancona avente sede legale in Via Ruggeri 5 — 60131 Ancona (AN).
Per ulteriori informazioni si veda il punto 9 subpunto 7 del disciplinare di gara.
Prima della sottoscrizione del contratto, che avverrà con scrittura privata e in modalità elettronica direttamente con l'ATO2 — Ancona, il soggetto aggiudicatario è tenuto:
— a presentare la polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 137/2012, con massimale di 1 500 000 EUR,
— a presentare la cauzione definitiva di importo almeno pari al 10 % dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 che individui come beneficiario l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 — Ancona, sede legale in Via Ruggeri 5 — 60131 Ancona (AN),
— ad effettuare il versamento delle spese contrattuali (intese come diritti di segreteria, imposta di registro e imposta di bollo).

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il servizio è finanziato con fondi FSC di cui al DDFF n. 166/CRB del 23.12.2014 e risorse da stanziamenti di bilancio, quali finanziamenti regionali di cui al DDFF n. 167/CRB del 23.12.2014 e finanziamenti dalla società CIR33 Servizi Srl.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), e h) dell'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai soggetti di cui al comma 1, lettera h), del suddetto articolo, si applicano i commi 1, 4, 5 e 6 dell'art. 36 del D.Lgs. n.163/2006 e, tra l'altro, si evidenzia che i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 c.p. I consorzi stabili, ai sensi dell'art.256 del D.P.R. n. 207/2010, si qualificano per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
È consentita la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, lettera g), del suddetto articolo, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'intenzione di costituirsi in raggruppamento dovrà essere specificata, indicando chiaramente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti rispetto alla realizzazione del progetto presentato. La costituzione formale del raggruppamento dovrà avvenire prima della stipula del relativo contratto.
È vietata l'associazione in partecipazione.
Per ulteriori dettagli si rinvia al punto 6 del disciplinare di gara.

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):
a) Requisiti di ordine generale.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui ai seguenti articoli: art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale); art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (contemporanea partecipazione alla gara in forme diverse); art. 90, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 (i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza non possono espletare incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti a rapporti d'impiego); art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (iscrizione agli ordini/albi e regolarità contributiva); art. 1-bis della L. n. 383/2001 (piani di emersione); art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori); art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti); art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 (è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile — il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria di cui il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore); art. 32 quater c.p. (casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la p.a.: ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione); art.67, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 (i divieti e le decadenze che conseguono all'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 159/2011, operano anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta alla misura sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. I divieti sono efficaci per un periodo di 5 anni).
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente deve essere iscritto, se organizzato in forma societaria, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le prestazioni oggetto di gara.
Il Direttore dei lavori dovrà:
1. Essere iscritto, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, all'Ordine o Albo Professionale degli Ingegneri o Architetti.
2. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, art.67, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Possedere i requisiti di cui agli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010 rispettivamente per le società di ingegneria, per le società di professionisti e per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
5. Avere un fatturato globale riguardo ai servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base d'asta ossia a 444 630,88 EUR esclusa IVA ed altri oneri di legge.
6. Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n.207/2010 relativi ai lavori appartenenti alla classe I, categoria G ed alla classe II, categoria B o corrispondenti per un importo globale non inferiore a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione per ognuna delle classi e categorie. L'importo minimo per la classe I, categoria G è di 3 487 500 EUR e per la classe II, categoria B è di 4 027 500 EUR.
7. Aver svolto negli ultimi 10 anni due servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti alla classe I, categoria G ed alla classe II, categoria B per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori da progettare per ognuna delle classi e categorie, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. L'importo minimo per la classe I, categoria G è di 1 395 000 EUR e per la classe II, categoria B è di 1 611 000 EUR.
8. Avere utilizzato negli ultimi 3 anni personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in numero medio annuo non inferiore a 2.
Si precisa che:
— tutti gli importi sopra richiesti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale,
— gli importi relativi alle classi e categorie si riferiscono all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati,
— i servizi valutabili per la dimostrazione dei requisiti sopra richiesti, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 263, comma 2, del D.P.R. n.207/2010 e 253, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il casi di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dall'operatore economico che fornisce, su richiesta dalla Provincia o dell'ATO2 — Ancona, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative la prestazione medesima. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla determinazione dell'ANAC n. 4 del 25.2.2015.
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera dovrà:
1. Essere iscritto, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, all'Ordine o Albo Professionale degli Ingegneri o Architetti.
2. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, art. 67, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Essere in possesso dei requisiti professionali di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008.
4. Non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art.89, comma 1 lett. f), del D.Lgs. n. 81/2008 (ossia il soggetto incaricato non potrà coincidere con il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato).
5. Rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del D.P.R. n. 207/2010.

Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso

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