Elenco fornitori di servizi di architettura ed ingegneria per Inarcassa
SCADENZA 16/01/2012
Ente privato di tipo associativo, con unica sede in Roma, Via
Salaria n. 229, in conformità con quanto previsto dall'art.267 del
D.P.R. 207/2010, regolamento attuativo del D.Lgsl. 163/2006,
intende procedere all'aggiornamento dell'elenco di professionisti
da invitare a presentare un'offerta per l'affidamento di servizi di
architettura ed ingegneria di importo inferiore ad euro
100.000.
Possono essere iscritti al suddetto elenco:
1. i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro
e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
2. le società di professionisti;
3. le società di ingegneria;
4. i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui
alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;
5. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
sopramenzionati ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 37 D.Lgsl. 163/2006 in quanto compatibili;
6. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36 D.Lgsl.163/2006.
Non possono essere iscritti al suddetto elenco:
a) coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'art.17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; l'esclusione ha durata
un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione di Inarcassa, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall'Associazione; o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1- ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'art. 7 comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
j) che non risultino in regola con gli adempimenti di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, qualora tenuti;
k) che svolgono l'attività libero professionale in via non
esclusiva;
l) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'
8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
m) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime
dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
o) che non risultino in regola relativamente agli obblighi
contributivi verso Inarcassa.
I servizi di architettura ed ingegneria di interesse
dell'associazione, di importo inferiore ad euro 100.000, per i
quali sarà fatto ricorso all'elenco, sono:
- Progettazione Architettonica.
- Progettazione Architettonica per i beni culturali.
- Progettazione impianti Elettrici e speciali.
- Progettazione impianti Tecnologici.
- Progettazione strutturale.
- Progettazione strutturale in c.a e c.a.p.
- Progettazione strutturale in acciaio.
- Progettazione strutturale in legno lamellare.
- Coordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i
in fase di progettazione ed esecuzione.
- Responsabile dei lavori.
- Prevenzione incendi.
- Direzione Lavori e Project Management.
- Collaudo.
- Collaudo strutture.
- Valutazione di impatto ambientale.
- Attività connesse e conseguenti alle precedenti.
Gli immobili attualmente interessati ai servizi di cui sopra,
sono dislocati nelle seguenti province:
- Roma
- Milano
- Bologna
- Bari
- Brescia
- Venezia
- Udine
- Firenze
- Torino
- Genova
- Sassari
- Trapani
- Treviso
- Napoli
- Imperia
- Cagliari
- Trieste
- Arezzo
- Pistoia
con possibilità futura di restrizione o/e ampliamento delle
province interessate, in funzione dell'evoluzione della consistenza
del patrimonio dell'Associazione.
I professionisti che intendono iscriversi per la prima volta
all'albo entro il 16 gennaio 2012 dovranno inviare tramite mail, al
seguente indirizzo di posta elettronica
ufficio.contratti@inarcassa.it:
1. i seguenti allegati in formato PDF, debitamente compilati e
sottoscritti:
a) allegato "N" - Curriculum Vitae con l'indicazione, per ciascuna
delle attività per le quali si richiede l'iscrizione, dei lavori
eseguiti (committenza, importo, data, luogo, natura del servizio,
ecc...);
b) allegato "O" - Schede referenze professionali;
c) dichiarazione sulla privacy;
d) documento d'identità;
e) modello domanda;
2. i seguenti allegati in formato XLS, debitamente compilati:
f) prospetto riepilogativo del professionista;
g) schede servizi.
Tutti gli allegati da a) a g) possono essere scaricati dal sito
Inarcassa.
Inarcassa si riserva di verificare la veridicità di quanto
dichiarato nelle domande di iscrizione.
L'iscrizione dei soggetti all'Elenco ha validità permanente,
pertanto i professionisti rimangono iscritti fino a quando non si
verifica un provvedimento di cancellazione, che interviene su
istanza dell'interessato, ovvero al verificarsi di una delle
condizioni previste dalla lettera A), alla lettera O-ter).
L'Elenco è integrato ed aggiornato con cadenza annuale, richiedendo
la necessaria certificazione di sussistenza dei requisiti di
idoneità.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgsl. 196/2003 e
s.m.i., i dati personali forniti con l'iscrizione all'Elenco
saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, nel rispetto
della normativa a tutela delle persone e dei dati personali, per le
finalità di registrazione, iscrizione e gestione dell'Elenco,
nonché per lo svolgimento delle procedure di gara per le quali
viene fatto ricorso ai professionisti iscritti all'Elenco.
Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle
predette finalità, e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in
tutto o in parte.
I nominativi dei professionisti che saranno iscritti nell'Elenco di
Inarcassa potranno essere resi pubblici sul sito dell'associazione
e sulle altre banche dati previste per legge.
Coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultano
già iscritti nel predetto Elenco dovranno trasmettere
esclusivamente le dichiarazioni sub a), b), c) e d).
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al
seguente indirizzo di posta elettronica e-mail:
ufficio.contratti@inarcassa.it. Inarcassa pubblicherà sul sito
dell'Associazione i quesiti e le relative risposte.