Elenco professionisti per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 euro
SCADENZA 23/12/2011
La procedura ristretta semplificata (licitazione semplificata), ai
sensi del comma 1dell'art. 123 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è ammessa per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa.
I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la
procedura della licitazione semplificata
vanno resi noti mediante avviso, pubblicato all'albo Pretorio
dell'Unione dei Comuni della Marrucina, sul sito internet
www.marrucina.it, entro il 30 novembre di ogni anno, come stabilito
al comma 2 dell'art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Non saranno prese in considerazione le domande di inserimento
nell'elenco pervenute prima della pubblicazione del presente
avviso, contenente l'elenco dei lavori di cui all'art. 123, comma
2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
A seguito dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, si avvisa che non saranno prese
in considerazione le domande di inserimento nell'elenco pervenute
successivamente alla data di scadenza fissata al 23.12.2011.
Iscrizione all'albo e soggetti ammessi
L'Unione dei Comuni della Marrucina istituisce un albo al quale,
tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1), lettere a), b), c),
d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., possono iscriversi in base
alla categoria e classifica (attestato SOA) posseduti.
Ai sensi dell'art. 123, comma 4 e 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i
soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), c),d) ed e) possono
presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di
elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
I soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. possono presentare domanda per essere iscritti in
un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
Ai sensi dell'art. 123, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto
divieto di chiedere l'iscrizione nell'elenco sia in forma
individuale che in forma di componente di un raggruppamento o
consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento
temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio. I consorzi di cui
all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare
nominativamente le imprese consorziate per le quali presentano
domanda.
Gestione dell'albo e degli inviti alle gare
L'Albo, ai sensi dell'art. 123, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., viene formato entro il 30
dicembre iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare
e corredata dalla autocertificazione resa nelle forme di legge e
conforme a quanto richiesto. Resta ferma l'applicazione dell'art.
48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (controllo sul possesso dei
requisiti), stabilita dal comma 11 dell'art. 123 del predetto
decreto.
L'Albo è gestito dalla Funzione n.7, Ufficio Tecnico per la
gestione dei Lavori Pubblici, e l'ordine di iscrizione tra i
soggetti aventi titolo, ai sensi dell'art. 123, comma 10, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stabilito mediante sorteggio pubblico,
la cui data è indicata nell'avviso.
L'Albo avrà validità annuale e non potrà subire nessun tipo di
variazione e/o aggiornamento.
Gli operatori, ai sensi dell'art. 123, comma 12, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. sono invitati secondo l'ordine di iscrizione,
sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Gli stessi possono
ricevere ulteriori inviti solo dopo che siano stati invitati tutti
i soggetti inseriti nell'elenco. (Al tal fine si invita a valutare
l'opportunità di scelta della categoria nella quale si chiede
l'iscrizione).
Gli operatori economici che risultano iscritti all'albo possono
essere invitati a presentare offerta, ai sensi dell'art. 123, comma
1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Detto invito viene inviato ad almeno venti concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai
lavori oggetto dell'appalto.