Grande progetto Gallico-Gambarie III Lotto - Tratto Mulini di Calanna - Svincolo per Podargoni, Santo Stefano D'Aspromonte
SCADENZA 09/12/2013
Codice CPV: 45000000
Codice CIG: 5291421ABC
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla
base del progetto definitivo, relativo all'intervento denominato:
grande progetto "Gallico-Gambarie III Lotto - Tratto Mulini di
Calanna - Svincolo per Podargoni, Santo Stefano D'Aspromonte".
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Comuni di Calanna,
Laganadi, Reggio Calabria, Sant'Alessio in Aspromonte,Santo Stefano
in Aspromonte
Gli interventi consistono: Strada nuova costruzione, realizzazione
n. 2 rotatorie, assi secondari di innesto, opere di sistemazione
idrogeologica, muri di vario tipo, opere di ingegneria
naturalistica, materassi e gabbioni, gallerie artificiali,
viadotti, segnaletica orizzontale e verticale, barriere di
sicurezza, pavimentazione stradale, altre opere di completamento e
minori.
Quantitativo o entità dell'appalto
Importo complessivo dell'appalto: 48 816 500 Euro oltre IVA
Importo lavori a corpo soggetti a ribasso: 47 520 000 Euro
Oneri di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso: 480 000
Euro
Importo del corrispettivo progettazione esecutiva soggetto a
ribasso: 816 500 Euro esclusa INARCASSA ed IVA
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 640 giorni
(dall'aggiudicazione dell'appalto)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE VI Reti e Collegamenti per
la mobilità - Linea di intervento 6.1.4.6- Decreto Regione Calabria
n. 6559/2013
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36,
37 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole,
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del DPR
207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell'art. 37 (comma 8) del D. Lgs. 163/2006, nonché
concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle
condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs 163/2006, che non si
trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
Sono altresì ammessi raggruppamenti temporanei con progettisti
secondo quanto di seguito specificato.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di
costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all' art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.
m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione per costruzione e progettazione nella categoria
prevalente OG3 adeguata alla somma dell'importo della predetta
categoria prevalente e dell'importo delle categorie scorporabili
per le quali non è posseduta la relativa qualificazione, nonché in
una o più d'una delle categorie scorporabili. In ogni caso i
requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti
direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria
prevalente.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all'istituto
dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs n.
163/2006.
Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010,
le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella
prevalente, con i relativi importi, sono riportate nella tabella di
cui al punto 3.1 . Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a
scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del
presente bando e del Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i
divieti e le prescrizioni che seguono:
a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti,
le lavorazioni appartenenti alla categoria «OS13» di importo
superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei
lavori in appalto possono essere eseguite dall'appaltatore solo se
qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle
seguenti modalità:
a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo
integrale della categoria scorporabile, con facoltà di
subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e
il divieto di subappalto della parte rimanente;
a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo
almeno pari al 70% (settanta per cento) dell'importo della
categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per
la quale non possiede la qualificazione, comunque non superiore al
30% (trenta per cento); l'importo per il quale non possiede la
qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato
concorre alla qualificazione nella categoria prevalente di cui al
comma 1 e, a tale scopo, deve essere sommato all'importo di cui al
comma 2;
a.3) in assenza dei requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto
a.2) in capo all'operatore economico singolo, gli stessi devono
essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, costituito a tale scopo.
Le categorie «OS21; OS11; OS12-A; OS18-A; OG8; OG13 » di importo
superiore a 150.000,00 Euro indicati nel bando di gara, devono
essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso
contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora
l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora
l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso
di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per le
predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara
i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'esecutore
(sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il
subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti
necessari.
Per l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OG11 vige
l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso del
D.M. 37/2008.
Ai sensi dell'art. 61, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, oltre
alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, l'impresa
deve aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari,
ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta,
non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara (Euro
120.000.000,00). Tale requisito può essere raggiunto dall'impresa
anche mediante lavori relativi alla sola categoria OG3; il medesimo
requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79,
commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte della stazione
appaltante.
I concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei requisiti per
l'affidamento dei servizi di progettazione documentati sulla base
della attività di progettazione della propria struttura tecnica,
oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, di
progettisti indicati o associati.
Ai fini del calcolo dei requisiti per la progettazione esecutiva ed
altri servizi in affidamento (con l'esclusione delle attività di
direzione lavori e collaudo), è stata valutata l'entità dei
corrispettivi, che, come da schema di parcella allegato, ammontano
ad Euro 816.500,00, escluso Inarcassa ed IVA come indicato al
successivo punto "Requisiti di progettazione".
Le imprese di costruzione in possesso dell'attestazione per
progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti speciali di
progettazione richiamati al capoverso precedente, devono ai sensi
dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i, avvalersi di
progettista qualificato, da indicare nell'offerta, o partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e che
siano in possesso dei requisiti indicati alla lett. b) "Requisiti
di progettazione".
Possono, altresì, partecipare le imprese di costruzione con
qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, fermo
restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere
sufficiente a coprire l'intero importo dei lavori, devono
indicare/associare uno o più progettisti di cui all'art. 90 comma 1
lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, che
siano in possesso dei requisiti speciali di progettazione previsti
alla lett. b) del capoverso Requisiti di progettazione.
I predetti soggetti dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al
possesso dei requisiti speciali di progettazione, nonché di quelli
generali, per come riportato nel disciplinare di gara.
RTI di tipo orizzontale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di
attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione faccia ricorso al R.T.I. di tipo orizzontale, i
raggruppamenti temporanei di imprese di costruzione ed i consorzi
di costruzioni di cui all'articolo 34, c.1, lettere d), e), f) del
D.Lgs.n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione
SOA prescritti, nella seguente misura: la capogruppo nella misura
minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei
medesimi requisiti nella misura minima del 20%, purché la somma dei
requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente Bando.
L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di
qualificazione in misura maggioritaria.
La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA
dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al
raggruppamento. Le imprese di costruzione riunite in RTI sono
tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
ATI di tipo verticale tra imprese di costruzione:
Nel caso in cui l'impresa di costruzione, in possesso di
attestazione SOA per costruzione e progettazione, o per sola
costruzione, faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le
associazioni temporanee di imprese di costruzione ed i consorzi di
costruzione di cui all'art. 34, c. 1, lettere d , e), f), del D.Lgs
n. 163/2006, devono possedere i requisiti di qualificazione SOA
prescritti, nella seguente misura: la capogruppo deve possedere i
requisiti prescritti con riferimento alla categoria prevalente,
mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti con
riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella
misura indicata per l'impresa singola.
RTI di tipo verticale tra impresa di costruzione e progettisti:
Nel caso l'impresa di costruzione faccia ricorso al RTI di tipo
verticale con i progettisti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d),
e),f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti: l'impresa di
costruzione deve possedere i requisiti necessari per l'importo dei
lavori, mentre i progettisti dovranno possedere i requisiti di cui
all'art. 263 del D.P.R. 207/2010 nella misura richiesta nel
presente bando di gara.
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti misti.
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzione che
intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, qualora in
possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei
lavori possono associare altre imprese di costruzioni qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel
bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che
l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna
sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa
affidati. Tali imprese devono possedere i requisiti di idoneità
professionale (art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006) e di ordine
generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante
apposita dichiarazione sostitutiva.
L'impegno di costituire il R.T.I., al fine di garantirne
l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs. n.
163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale,
misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti
dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno
eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.
207/2010.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di
raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con
immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese
raggruppate, costituisce motivo di esclusione.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1
lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche
ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei
contratti.
I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs.
163/2006 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara.
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a
pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato
dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
E' obbligatoria, altresì, l'indicazione o l'associazione per lo
svolgimento dell'incarico, di un tecnico nominativamente indicato,
abilitato alla redazione della relazione geologica.
REQUISITI DI PROGETTAZIONE
Requisiti generali e speciali dei professionisti incaricati della
progettazione.
a) Il progettista ( facente parte della struttura tecnica del
concorrente ovvero associato o ausilario) deve essere in possesso,
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1-iscrizione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006,
negli appositi albi professionali di appartenenza;
2-non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di
cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e rispettare i limiti di
partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;
3-le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti
di cui all'art. 254 del DPR 207/2010
4-le Società di professionisti devono essere in possesso dei
requisiti di cui all' art. 255 del DPR 207/2010
5- i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
256 del DPR 207/2010.
Il progettista indicato/associato/ausiliario, sia esso persona
fisica o giuridica, ed il geologo, non dovranno partecipare o
essere indicati da più soggetti partecipanti alla gara, pena
l'esclusione di tutti i partecipanti alla gara che li avessero
associati o indicati.
Il progettista associato/indicato deve espressamente indicare:
-i nominativi dei responsabili della progettazione con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché,
della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche;
-il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione esecutiva e la relativa qualifica professionale
(D.lgs. 81/2008).
b) Il progettista, indicato/associato ovvero il progettista facente
parte della struttura tecnica del concorrente, deve essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 e
pertanto:
b.1) un fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del
D.P.R. n. 207/2010 espletati nei migliori tre esercizi scelti tra
gli ultimi cinque antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo pari a 4 volte l'importo posto a base d'asta: Euro
3.266.000,00;
b.2) avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la
pubblicazione del bando servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n.
207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per
un importo globale pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione. Per ciascun servizio dovrà indicarsi
committente, prestazione svolta, tipo e importo dell'opera, tempi
di esecuzione della prestazione tecnico-progettuale, tempi e
livello di realizzazione dei lavori.
b.3) avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la
pubblicazione del bando almeno due servizi di cui all'art.252 del
D.P.R. n.207/2010 (c.d. servizi di punta), relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore allo 0,80 (zero virgola ottanta) volte
l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto. Si specifica che la valutazione dei cosiddetti "lavori
analoghi" dovrà essere effettuata esclusivamente facendo
riferimento alle classi e categorie di cui alla L.143/1949,
basandosi sull'elencazione delle "Classi e categorie della
progettazione" della tabella di cui al precedente punto 3.1;
Per ciascun servizio dovrà indicarsi committente, prestazione
svolta, tipo e importo dell'opera, tempi di esecuzione della
prestazione tecnico-progettuale, tempi e livello di realizzazione
dei lavori.
b.4) possedere un numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti
non esercenti arti e professioni), in una misura pari a 3 volte le
unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. A tal
fine, si precisa che le unità stimate per lo svolgimento
dell'incarico è pari a 11 (si veda "Tabella B - competenze tecniche
minime richieste" di cui all'art.5 del CSA), per cui il numero
medio annuo del personale tecnico è pari a 33 unità. Il requisito
da soddisfare deve essere calcolato distintamente per ciascun anno
del triennio e deve essere posseduto per ognuno dei tre anni, in
linea con la volontà dell'Ente Appaltante di selezionare
concorrenti aventi una capacità tecnica- organizzativa stabile nel
tempo e non realizzata solo in prossimità della data
dell'appalto
Gli importi sono da intendersi al netto dell'I.V.A.
RIEPILOGO REQUISITI PROGETTISTI
Classi e categorie Importo a base di gara in Euro Servizi di
progettazione espletati negli ultimi dieci anni per un importo
globale almeno pari a 2 volta l'importo dei lavori
(art.263,c.1,ett."b",DPR.207/2010)
La somma di 2 servizi di progettazione per ognuna delle categorie e
classi per un importo complessivo non inferiore a 0,8 volte
(art.263, c. 1,lett."c" DPR.207/2010)Numero medio annuo personale
nei migliori 3 anni del quinquennio pari a 3 volte le unità
stimate:(art. 263, c.1, lett. "d", DPR.207/2010)
I g 7.311.099,64 14.622.199,28 5.848.879,71 33
III c 149.321,78 298.643,56 119.457,42
VI b 30.058.310,29 60.116.620,58 24.046.648,23
IX b 1.780.269,03 3.560.538,06 1.424.215,22
IX c 8.700.999,26 17.401.998,52 6.960.799,41
I servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati ed approvati nel
decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa
relativi.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante,
prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro
per il quale è stata svolta la prestazione. Per l'ammissibilità di
tali prestazioni dovranno essere prodotti altresì copia del
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la
compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la
quota o la parte del servizio realizzato dal progettista
dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo
dei lavori corrispondenti.
Requisiti specifici del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione:
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve
possedere lo specifico titolo di abilitazione di cui al D.lgs n.
81/2008.
Requisiti del geologo:
Il geologo deve possedere titolo specifico di abilitazione alla
professione ed essere iscritto all'albo professionale.
Il possesso dei requisiti sopra richiesti deve essere attestato, a
pena di esclusione, in sede di gara, mediante dichiarazione
sostitutiva resa a termini di legge, secondo le previsioni del
presente disciplinare di gara.
L'impresa concorrente qualificata per progettazione e costruzione
deve documentare i suddetti requisiti di progettazione sulla base
dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o,
in caso di RTI con altra impresa qualificata anch'essa per
progettazione e costruzione, dell'attività svolta dalla struttura
tecnica dell'impresa mandante, (potendo eventualmente l'impresa
concorrente sommare i requisiti della propria struttura a quelli
posseduti dall'impresa mandante).
L'impresa concorrente qualificata per sola costruzione deve
documentare i medesimi requisiti sulla base dell'attività di
progettazione di soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d),
e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, associati o
indicati.
Il possesso dei requisiti tecnici del progettista, verrà sottoposto
a verifica secondo la procedura di cui all'art. 48 del D. Lgs.
163/2006 e con le modalità di seguito indicate. I concorrenti
sorteggiati, nonché il primo e secondo classificati, dovranno,
entro dieci giorni dalla data della richiesta, presentare
documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso dei
requisiti di progettazione dichiarati che dovranno essere
dimostrati mediante la produzione della documentazione indicata al
successivo punto 17.8 del presente bando.
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1,
lettera g) del D. Lgs. n. 163/2006, trova applicazione l'art. 261,
comma 7 del d.P.R. n. 207/2010 e pertanto i requisiti richiesti del
punto "Requisiti di progettazione", fermo restando il divieto di
frazionabilità dei requisiti di cui alla lett. b.3) che deve essere
posseduto da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati, devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento con le seguenti
precisazioni:
RTP di tipo orizzontale tra progettisti:
Nel caso in cui il progettista associato/indicato dall'impresa di
costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di
tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera
d), e), f), f-bis) e h) del codice dei contratti, i requisiti di
cui alle lett. b.1) -b.2) e b.4) andranno posseduti cumulativamente
dal R.T.P e comunque la mandataria deve possedere i requisiti nella
misura maggioritaria.
Il requisito di cui al punto b.3) non è ulteriormente frazionabile,
pertanto dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei
soggetti raggruppati.
Al fine di selezionare concorrenti il cui Capogruppo sia dotato di
capacità tecnica-economica-organizzativa stabile nel tempo e
consolidata in funzione della complessità e specificità
dell'intervento da progettare, ai fini del computo complessivo dei
requisiti del raggruppamento, la Mandataria dovrà possedere una
percentuale minima degli stessi requisiti pari al 60%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai
mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime
di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i
requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a
ciascuna dei mandanti.
La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla
percentuale prevista, partecipa alla gara per una percentuale di
requisiti pari al limite massimo stabilito.
Ai consorzi stabili di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h),
del D.Lgs. 163/2006, non sono richieste percentuali di requisiti
minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le
disposizioni previste per i mandanti di cui al comma 7 del citato
articolo 261.
È ammesso l'avvalimento ai sensi e nel rispetto del combinato
disposto degli articoli 49 del D.Lgs. 163/2006 e 88, co. 1, del
d.P.R. 207/2010, sia per l'Impresa di costruzione che per gli
eventuali progettisti indicati/associati.
Sono ammessi RTP di tipo verticale e misti tra progettisti.
Ai sensi dell'art.37 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, così come
modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), legge n. 135 del
2012, non è fatto obbligo che i componenti dell'eventuale
raggruppamento temporaneo fra progettisti, esegua prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
COOPTAZIONE tra professionisti:
I progettisti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo,
qualora in possesso della totalità dei requisiti richiesti possono
associare altri progettisti che abbiano svolto attività per lavori
anche in classi e categorie diverse da quelli richiesti nel bando,
a condizione che l'attività che verrà eseguita dagli stessi non
superi il 20% dell'importo complessivo del servizio di
progettazione e che l'ammontare complessivo per servizi prestati e
dichiarati da ciascuno sia almeno pari all'importo delle attività
che andranno a svolgere. Detti professionisti devono possedere i
requisiti generali di cui alla lett. a) del punto "Requisiti di
progettazione", da attestare mediante apposita dichiarazione
sostitutiva.
L'impegno a costituire il R.T.P., al fine di garantirne
l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs n.
163/2006, deve specificare il modello orizzontale, verticale, misto
ed anche se vi sono professionisti cooptati.
Resta ferma l'applicazione dell'art. 37 c.4 del D.Lgs. 163/2006 che
impone ai progettisti l'indicazione della parte o dell'attività di
progettazione che ciascuno intende assumere, pertanto ciascun
progettista raggruppato è tenuto a presentare apposita
dichiarazione.
Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art.
253, comma 5 del DPR 207/2010 deve prevedere, pena l'esclusione
dalla gara, la "presenza" di un professionista abilitato da meno di
5 anni all'esercizio della professione.
La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di
associazione nel raggruppamento, potendo la stessa essere
assicurata anche in forma indiretta, tramite un componente della
struttura organizzativa del progettista o mediante rapporto di
collaborazione con incarico specifico per la gara.
In caso di giovane professionista associato lo stesso deve essere
munito di P. IVA.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo
Informazioni complementari
INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO.
E' obbligatoria la presa visione del progetto, mediante ritiro
della documentazione di cui al punto 5 del bando di gara.
Pena esclusione, è altresì obbligatoria la presa visione dei
luoghi, con le modalità che saranno indicate nel disciplinare di
gara.
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i
quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art.38 D.Lgs
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Comporta un'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
l'irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti della persona
giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o emessa
nei confronti della persona fisica ai sensi degli artt. 32 ter e 32
quater del codice penale o irrogata quale misura di prevenzione ai
sensi dell'art. 67 D. lgs. 6/9/2011 n. 179 ( cd. Codice delle leggi
antimafia).
Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dall'art. 38 lett. b),
dei reati espressamente indicati dalle lettere c) ed m-ter) del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara la
presenza di condanne definitive (sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale) con riferimento a
tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano
titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di
direzione tecnica: per delitti commessi dal titolare in caso di
impresa individuale, dai soci in caso di società di persone, da
tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai procuratori
in grado di impegnare l'impresa o gli institori qualora l'offerta
sia presentata da tali soggetti, dai soggetti cessati dalla carica
di amministratore e direttore tecnico nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, per i seguenti delitti:
-delitti contro la pubblica amministrazione: concorso nei reati di
cui agli art. 314, 317, 323, 326, 328; reati di cui agli artt. 316
bis, 316 ter comma 1, 321, 322, 334; reati di cui agli artt. 336,
337, 337 bis, 338, 340, 341 bis, 346, 347, 348, 349 per i quali la
gravità viene valutata avendo riguardo alle circostanze di fatto,
alla pena, alle eventuali aggravanti specifiche, alla recidiva;
reati di cui agli artt. 351, 353, 353 bis, 354, 355, 356;
- delitti contro l'ordine pubblico artt. 416, 416-bis, 416-ter,
421;
- delitti contro il patrimonio art. 648 bis;
- delitti contro l'economia pubblica art. 501 C.P.- 2637 C.C.;
-delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio e
delitti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 205/2010. In
presenza di condanne per reati appartenenti a tale tipologia, la
SUAP valuterà ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, la
gravità del reato commesso desunta anche dalla concessione del
beneficio di sospensione condizionale della pena, del beneficio
della non menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria e
dal decorso del tempo;
- delitti di frode previsti e puniti agli artt. 640 ter, 497, frode
nelle pubbliche forniture,frode processuale e frode nell'esercizio
del commercio;
- rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul
lavoro art. 437 c.p.;
- delitti previsti e puniti dal Titolo III Capo I del DPR 309/1990
e successive modifiche e integrazioni (T.U. sugli
stupefacenti);
- delitti commessi dal soggetto fallito e da persone diverse dal
medesimo previsti e puniti dagli artt. 216 e segg. R.D. 16.3.1942
n. 267 .
- In presenza di condanne per delitti appartenenti ad altre
tipologie, la stazione unica appaltante valuterà, ai fini
dell'ammissione alla procedura di gara, la gravità del reato
commesso desunta anche dalla concessione del beneficio di
sospensione condizionale della pena, del beneficio della non
menzione e della irrogazione di sola pena pecuniaria, dal decorso
del tempo;
E' fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 178 del codice
penale e 445, comma 2, del codice di procedura penale e 460 comma
5, c.p.p, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal
Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del
tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna
accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione
di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e
rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara in relazione a fatti
la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente
sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.
In ogni caso, la Commissione di gara è chiamata ad effettuare una
concreta valutazione dell'incidenza della condanna sul vincolo
fiduciario, avendo riguardo alla gravità del reato ed alla sua
incidenza con il rapporto contrattuale da instaurare con l'impresa
(v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P).
La Commissione ha facoltà di escludere dalla gara le imprese per le
quali attraverso la consultazione del casellario Informatico
dell'Autorità di Vigilanza o in qualunque altro modo rilevato,
emergano casi di grave negligenza o malafede intervenuti
nell'ambito di rapporti negoziali con altre Stazioni Appaltanti,
ove reiterati e seri e derivanti da uno o più committenti pubblici
(v. determinazione n. 1/2010 A.V.C.P).
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le
offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino
abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o
sottoscritte.
c) Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
d) Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 86
comma 1 D.Lgs 163/2006 l'aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a
norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924
all'aggiudicazione per sorteggio.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda,
sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili,
non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare
l'identità del sottoscrittore
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato
membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli
articoli del Capo 5 del CSA. Trattandosi di appalto finanziato con
Fondi POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE VI Reti e Collegamenti per
la mobilità - Linea di intervento 6.1.4.6- Decreto Regione Calabria
n. 6559/2013, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza
degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni
intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e
la ricezione del relativo mandato presso la competente Sezione di
Tesoreria provinciale.
h) Il contratto d'appalto conterrà le seguenti clausole in
attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Provincia di
Reggio Calabria e la locale Prefettura il 5 luglio 2011:
ha) clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge
n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);
hb) clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore
esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane Spa;
hc) espressa statuizione che l'inosservanza da parte
dell'aggiudicatario degli obblighi posti a suo carico e sopra
indicati configura una fattispecie di inadempimento contrattuale,
consentendo alla Stazione appaltante di chiedere anche la
risoluzione del contratto d'appalto.
hd) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente
procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i
patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole
stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato d'oneri,
nessuna esclusa.
k) Gli eventuali subappalti, disciplinati ai sensi delle vigenti
leggi, saranno autorizzati a condizione che siano indicati e
richiesti in sede di offerta.
E' fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in
qualsiasi forma alla medesima gara.
La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai
subappaltatori ed ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli
stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione
appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e
la proposta motivata di pagamento;
i) La SUAP si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto.
l) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma
1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica
anche ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei
contratti.
m) I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
163/2006 qualora non assumano in proprio l'esecuzione delle
prestazioni, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
n) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19 del'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ( art. 37 c.
9 D.Lgs.163/2006).
o) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti
costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per
l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese
singole,consorziate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede
di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai
requisiti di carattere generale, le stesse non risultino
confermate. La S.U.A.P. valuta quali violazioni gravi, a mero
titolo esemplificativo , e con riferimento solo alla regolarità
contributiva, quelle accertata mediante DURC non regolare alla data
di partecipazione alla procedura di gara. In tal caso non avrà
efficacia sanante la regolarizzazione tardiva.
p)La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai
sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.163/2206, all'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara
perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita
dichiarazione.
q) Conseguenze di carattere penale sono previste qualora
emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra
concorrenti e della segretezza delle offerte.
r) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine
generale è condizione per l'emanazione della determina di
aggiudicazione definitiva dell'appalto.
s) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul
soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
t) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra
ora o giorno successivo.
u) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto
dalla normativa vigente (art. 86- 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 e
successive m. e i. ed art. 121 del DPR 207/2010).
v) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi
titolo supportate, restano a carico del concorrente.
w) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli
atti.
x) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice
Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o
turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro
chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità
a lui o ad altri data o promessa.
y)La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere
all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
z) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 140 commi 1, 2
del D.Lgs.163/2006 per come modificato dalla legge n. 106/2011, in
caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.
aa) Il contratto, a termini dell'art.11 comma 10 del D.lgs
163/2006, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79, fatto salvo quanto
previsto al comma 10-bis del medesimo articolo di legge. La stipula
dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.11 comma 9) del D.lgs
163/2006, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all'esito
positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia ed alla consegna del piano di
sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i .
Le richieste di chiarimenti o documenti da parte della SUAP
sospendono i termini di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.
163/2006. La stipula del contratto è comunque subordinata
all'effettivo trasferimento dei pertinenti fondi regionali, come da
Decreto Dirigenziale del Dipartimento Attività Produttive n. 3712
del 21/04/2011.
ab) Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico
informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 13,
art. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i ( come integrato dalla Legge n.
221/2012), presso la sede dell'Ente Appaltante. Nello stesso non
sarà inserita la clausola compromissoria.
ac) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, il rimborso delle
spese di pubblicità dell'importo presunto di Euro 3.600,00 nonché
le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle
propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto
d'affidamento.
ad) Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per
la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l'Ente
Appaltante procederà a termini di legge all'applicazione delle
relative sanzioni e segnalazioni.
ae) L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei
lavori all'aggiudicataria sotto riserva di stipula del
contratto.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
af) Le richieste di chiarimento e /o quesiti, dovranno pervenire a
mezzo fax o e-mail, all'attenzione del R.U.P entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 27/11/2013.
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti e/o
quesiti pervenute dopo la data ultima sopra indicata.
Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire
carattere di interesse generale saranno inserite sul sito internet
della Provincia (www.provincia.rc.it), che i concorrenti sono
quindi invitati a consultare prima della presentazione
dell'offerta.
ag) La S.U.A.P. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla
presente gara d'appalto, esclusivamente sul sito istituzionale
della Provincia di Reggio Calabria www.provincia.rc.it. Pertanto,
le imprese sono invitate a consultare il sito della Provincia di
Reggio Calabria per ottenere tutte le notizie attinenti all'appalto
di cui trattasi ( rinvio della seduta di gara, annullamento della
gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di
apertura della documentazione amministrativa, ect.).
L'esito provvisorio della procedura e l'aggiudicatario provvisorio
è pubblicato sui siti istituzionali dell'Ente appaltante e della
stazione appaltante.
Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all'esito
provvisorio di gara.
ah) La Stazione Unica Appaltante e l'Ente Appaltante effettueranno,
ciascuno per quanto di competenza, le comunicazioni previste agli
artt.79 comma 5 e 75 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ai soggetti
ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli
medesimi. Le comunicazioni verranno effettuate in maniera
sintetica, rinviando per i provvedimenti ed i dettagli della
procedura, al sito web.
ai)Tutte le comunicazioni di cui all'art. 79 c.5 di pertinenza
della SUAP inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate
tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente
dovrà obbligatoriamente indicare nel modello Allegato 1, oltre al
domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica ed anche
l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare
le comunicazioni. In caso di mancata attivazione della posta
elettronica certificata il concorrente dovrà espressamente
autorizzare l'uso del fax del quale indica il numero nell'allegato
1.
al) È' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla
S.U.A.P. via fax ai numeri 0965/364125-148 ogni variazione
sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di
fax/e-mail o l'indirizzo già indicato nel modello A) a cui ricevere
le comunicazioni.
am)Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Le
controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle
risarcitorie, sono devolute alla competenza esclusiva del TAR di
Reggio Calabria.
an)La Stazione Unica Appaltante Provinciale non assume
responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet
non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque
manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 1.2 del
presente bando di gara.
ao) Si informa che ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 i
dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle
attività istituzionali dell'Ente Appaltante e che l'impresa dovrà
espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi.