Incarico per progettazione definitiva degli interventi del programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dal sisma con possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori. Ist. Magistrale Pieralli, Perugia
SCADENZA 01/02/2018
Codice CPV: 71221000
Incarico per progettazione definitiva degli interventi del programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dal sisma con possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori. Ist. Magistrale Pieralli, Perugia.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Perugia.
Quantitativo o entità dell'appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 587.929,75 euro
Opzioni
Possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei
lavori (Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione). Ist. Magistrale Pieralli, Perugia.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 100 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Cauzioni e garanzie richieste:
La garanzia provvisoria verrà richiesta ai 10 concorrenti
sorteggiati successivamente in sede di lettera di invito.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi ministeriali giusta ordinanza commiss. n. 33/2017.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle forme ivi
previste.
Condizioni di partecipazione
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Gli operatori che intendono partecipare alla presente procedura
di gara debbono possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti minimi di idoneità professionale:
- professionisti singoli o associati: requisiti di cui all’art. 1
del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono
integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- società di professionisti: requisiti di cui all’art. 2 del
predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono
integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- società di ingegneria: requisiti di cui all’art. 2 del predetto
decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente
richiamati nel presente disciplinare,
- raggruppamenti temporanei: requisiti di cui all’art. 4 del
predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono
integralmente richiamati nel presente disciplinare. In tale forma
associativa è consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla
lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata
e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo,
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di
ingegneria e dei GEIE. Requisiti di cui all’art. 5 del predetto
decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente
richiamati nel presente disciplinare,
- regolarità contributiva: requisiti di cui all’art. 8 del predetto
decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente
richiamati nel presente disciplinare.
Requisiti di capacità tecnica, struttura operativa e unità di
personale.
I partecipanti alla gara, a pena di esclusione, devono essere
abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo
albo/ordine professionale in quanto tutte le attività di
progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine
qualificati e abilitati a termini di legge. Dovranno essere inoltre
a pena di esclusione essere iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e non aver
superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art.
3 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 33 del
11.07.2017.
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere
nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i
professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno
all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione
della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà
fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. L’incarico deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali al momento della
presentazione dell’offerta.
Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere
individuato il soggetto (professionista e persona fisica)
incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 che
dovrà interfacciarsi con il RUP.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente
procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 254, comma 3,
e art. 255, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari
di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli
appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Di seguito vengono indicate le unità minime di personale tecnico
necessario per partecipare alla presente procedura di gara:
Struttura operativa.
a) attività di progettazione esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione. Con riferimento a tali
attività, il concorrente dovrà presentare un «Gruppo di lavoro
progettazione» che presta i servizi d'ingegneria oggetto della
presente procedura, e che possieda, competenze in materia di
costruzioni di edifici scolastici e di interventi di
miglioramento/adeguamento normativo di edifici scolastici esistenti
anche in centri storici, misurazione e contabilità dei lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
relativamente alle tipologie di opere da realizzare. Il tecnico che
svolgerà eventualmente il ruolo di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione deve essere in possesso degli specifici
requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i., ai sensi della vigente normativa di settore. Il
«Gruppo di lavoro progettazione», fermo restando il possesso delle
competenze nel suo complesso di cui sopra, deve garantire le unità
minime di personale tecnico necessario, assicurando le seguenti
competenze:
- un architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale),
avente funzioni di coordinatore delle prestazioni specialistiche
delle strutture, delle opere di edilizia e degli impianti meccanici
a fluido, trattandosi di edificio di interesse monumentale ai sensi
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42,
- un ingegnere laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale),
avente funzioni di progettista delle strutture,
- un tecnico laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale),
avente funzioni di geologo,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A o B
(laurea magistrale o triennale) o perito tecnico con esperienza
maturata nel campo della progettazione degli impianti elettrici
speciali a servizio delle costruzioni, avente funzioni di
progettista degli impianti elettrici,
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la
salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del
2008).
La figura professionale del coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione può coincidere con una delle figure professionale
sopra indicate nell'elenco se in possesso dei requisiti di legge.
Nel gruppo di progettazione deve essere prevista la presenza di un
geologo, in quanto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del codice
degli appalti, non è consentito il subappalto di prestazioni
relative alla redazione della relazione geologica; si precisa che
la relazione geologica è già stata redatta e viene messa a
disposizione del nucleo di progettazione, ma potrebbe essere
necessario effettuare ulteriori approfondimenti e quindi integrare
la stessa, in funzione delle specifiche esigenze progettuali e
pertanto, in tale circostanza, il subappalto è ammesso solo per le
prestazioni d'opera riguardanti indagini geognostiche e
geotecniche;
b) attività opzionali di direzione lavori, contabilità e misura,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza in
cantiere, assistenza al collaudo. Con riferimento a tali attività
opzionali, il concorrente dovrà presentare un «Gruppo di lavoro»
che presta i servizi d'ingegneria oggetto della presente procedura,
e che possieda, competenze in materia di miglioramento ed
adeguamento alle norme tecniche sulle costruzioni degli edifici
scolastici, misurazione e contabilità dei lavori, coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione relativamente alle tipologie di
opere da realizzare. Il tecnico che svolgerà eventualmente il ruolo
di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve essere
in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali di cui
all'art. 98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ai sensi della vigente
normativa di settore. Il «Gruppo di lavoro», fermo restando il
possesso delle competenze nel suo complesso di cui sopra, deve
garantire le unità minime di personale tecnico necessario,
assicurando le seguenti competenze:
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A (laurea
magistrale), avente funzioni di direttore dei lavori,
- un architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale),
avente funzioni di controllo aggiornamento degli elaborati di
progetto, controllo compatibilità delle opere eseguite con gli
aspetti tutelati in materia di beni monumentali, trattandosi di
edificio di interesse monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A o B
(laurea magistrale o triennale) o perito tecnico con esperienza
maturata nel campo della progettazione e direzione dei lavori degli
impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni, avente
funzioni direttore operativo degli impianti elettrici,
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la
salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del
2008).
La figura professionale del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione può coincidere con una delle figure professionale sopra
indicate nell'elenco se in possesso dei requisiti di legge. Sarà
eventualmente richiesta la presenza giornaliera di un
professionista in cantiere.
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Importo totale stimato delle prestazioni professionali
pari a 587 929,75 Euro (comprensivo delle attività opzionali della
fase di esecuzione dei lavori per un importo massimo di 314 535,60
Euro; i servizi della fase di progettazione che saranno assegnati
hanno un valore stimato di 273 394,15 Euro l’importo indicato
comprende anche le spese forfetarie che sono state fissate al 15
%), calcolato in funzione delle seguenti categorie di opere (le
cifre indicate sono da considerarsi al netto degli oneri
previdenziali par al 4 % e dell’IVA pari al 22 %).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Requisiti
economico finanziari e tecnico-organizzativi.
I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena
l’esclusione, devono essere in possesso degli ulteriori requisiti
minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di
cui all'art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, di seguito
elencati:
- fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di
cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice, espletati nei migliori tre
esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando (sulla GUCE), al netto di IVA e
contribuzioni, non inferiore a due volte l’importo a base di gara e
quindi pari almeno a 1 175 859,50 Euro.
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Categorie d’opera Id. opere D.M. 143/2013 Corrispondenza classi e
categorie L. 143/1949 Grado di complessità Stima dei lavori per
categoria.
Edifici e manufatti esistenti con vincolo monumentale E.22 Ie 1.50;
994 347,90 Euro.
Strutture S.04 IX/b 0.90; 1 988 695,80 Euro.
Strutture speciali S.05 IX/c 1.05; 710 248,50 Euro.
Impianti meccanici a fluido IA.01 III/a 0.75; 236 749,50 Euro.
Impianti meccanici a fluido IA.02 III/b 0.85; 331 449,30 Euro.
Impianti elettrici speciali IA.04 III/c 1.30; 473 499,00 Euro.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data
di pubblicazione del presente avviso, di servizi di ingegneria ed
architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice, relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe
e categoria, non inferiore a due volte l'importo stimato dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo a
ognuna delle classi e categorie, come segue:
- per la categoria Edifici esistenti - E.22 (Ie) importo lavori
> 1 988 695,80 Euro,
- per la categoria Strutture in c.a. - S.04 (IX/b) importo lavori
> 3 977 391,60 Euro,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori
> 1 420 497,00 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 473
499,00 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 662
898,60 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 946
998,00 Euro;
b) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data
di pubblicazione del presente avviso, di due servizi di ingegneria
e di architettura (c.d. «servizi di punta») relativi a lavori
appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un
importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui
i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'affidamento, non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:
- per la categoria Edilizia - E.22 (Ie) importo lavori > 795
478,32 Euro,
- per la categoria Strutture - S.04 (IX/b) importo lavori > 1
590 956,64 Euro,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori
> 568 198,80 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 189
399,60 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 265
159,44 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 378
799,20 Euro.
NOTA BENE: in caso di partecipazione alla gara sotto forma di
raggruppamento temporaneo di professionisti il requisito di cui
alla presente lettera c) (avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni
di due servizi di ingegneria ed architettura) - i c.d. «servizi di
punta» - non è frazionabile, e deve, pertanto, essere
necessariamente posseduto integralmente da un solo soggetto tra
quelli che costituiscono l’eventuale RTP;
c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di
professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
(sulla GUCE), - o, se costituite da meno di tre anni, nell’intero
periodo di esercizio - un numero medio annuo di personale tecnico
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di
partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o
esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) non
inferiore a cinque unità e non superiore al doppio delle unità
minime stimate per lo svolgimento dell'incarico (art. 4.2. del
capitolato - struttura operativa). Per lo svolgimento
dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di
tecnici deve essere pari a cinque unità da indicare nominativamente
nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione
posseduti e del profilo di competenza; solo nel caso in cui il
coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure
professionali, il numero di tecnici che svolgono nominativamente
l’incarico può essere pari a quattro unità;
d) per i professionisti singoli e associati il numero di unità
minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel
bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a
cinque unità (art. 4.2. del capitolato - struttura operativa) e non
superiore al doppio delle unità minime stimate per lo svolgimento
dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare
nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed
abilitazione posseduti e del profilo di competenza. Solo nel caso
in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre
figure professionali il numero di tecnici che svolgono
nominativamente l’incarico può essere pari a quattro unità.
Si precisa che:
- così come stabilito nelle linee guida «Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria» di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per
la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della
stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il
grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da
affidare,
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero
la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche
i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati,
- ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i
lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano stati già
realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora
iniziati,
- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono
sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi
prestati,
- per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio
annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale
impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero
degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP no 5 del
27.7.2010),
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le
società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite
nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con
rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con
funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di società di capitali,
- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività
diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs.
n. 50/2016, la verifica delle capacità tecnico-organizzative delle
società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti
di servizi si riferisce alla sola parte della struttura
organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura,
- ciascuna società dovrà individuare all'interno del proprio
organigramma i professionisti personalmente responsabili
dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da
annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto
svolto,
- per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46,
comma 1, lettera f), del codice, secondo quanto riportato nelle
linee guida «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria» di ANAC, ai fini della
dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al
fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e
per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni
dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad
e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida,
possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i
requisiti delle società consorziate,
- il fatturato globale per i consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria è dato dalla sommatoria
degli importi di fatturato globale realizzato da ciascuna società
consorziata. I consorzi stabili possono altresì avvalersi anche dei
requisiti maturati dalle singole società che partecipano al
consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del
consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni
precedenti la pubblicazione del bando di gara,
- i consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale,
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti
tutte le figure professionali richieste,
- potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche
professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei
relativi albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino
nei limiti delle rispettive competenze,
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP
oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo
divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi,
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione
di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i
concorrenti.
Tipo di procedura: Ristretta
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 10
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di
candidati: Sorteggio pubblico.
Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo
Informazioni complementari
Requisiti di idoneità professionale, requisiti
tecnico-professionali ed economico-finanziari (Pieralli, Via del
Parione).
Importo a base di gara: 587 929,75 Euro (comprensivo delle attività
opzionali della fase di esecuzione dei lavori per un importo
massimo di 314 535,60 Euro; i servizi della fase di progettazione
che saranno assegnati hanno un valore stimato di 273 394,15 Euro
l’importo indicato comprende anche le spese forfetarie che sono
state fissate al 15 %), calcolato in funzione delle seguenti
categorie di opere (le cifre indicate sono da considerarsi al netto
degli oneri previdenziali par al 4 % e dell’IVA pari al 22 %):
Categorie d’opera Id. opere D.M.143/2013 Corrispondenza classi e
categorie L.143/1949 Grado di complessità Stima dei lavori per
categoria.
Edifici e manufatti esistenti con vincolo monumentale E.22 Ie 1.50;
994 347,90 Euro.
Strutture S.04 IX/b 0.90; 1 988 695,80 Euro.
Strutture Speciali S.05 IX/c 1.05; 710 248,50 Euro.
Impianti meccanici a fluido IA.01 III/a 0.75; 236 749,50 Euro.
Impianti meccanici a fluido IA.02 III/b 0.85; 331 449,30 Euro.
Impianti Elettrici Speciali IA.04 III/c 1.30; 473 499,00 Euro.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei
requisiti minimi previsti dai seguenti sotto-paragrafi.
Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori che intendono partecipare alla presente procedura di
gara debbono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti
minimi di idoneità professionale:
- professionisti singoli o associati: requisiti di cui all’art. 1
del predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono
integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- società di professionisti: requisiti di cui all’art. 2 del
predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono
integralmente richiamati nel presente disciplinare,
- società di ingegneria: requisiti di cui all’art. 2 del predetto
decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente
richiamati nel presente disciplinare,
- raggruppamenti temporanei: requisiti di cui all’art. 4 del
predetto decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono
integralmente richiamati nel presente disciplinare. In tale forma
associativa è consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla
lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata
e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo,
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di
ingegneria e dei GEIE: requisiti di cui all’art. 5 del predetto
decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente
richiamati nel presente disciplinare,
- regolarità contributiva: requisiti di cui all’art. 8 del predetto
decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente
richiamati nel presente disciplinare.
Requisiti di capacità tecnica, struttura operativa e unità di
personale
I partecipanti alla gara, a pena di esclusione, devono essere
abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo
albo/ordine professionale in quanto tutte le attività di
progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine
qualificati e abilitati a termini di legge. Dovranno essere inoltre
a pena di esclusione essere iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e non aver
superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art.
3 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 33 del
11.7.2017.
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere
nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i
professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno
all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione
della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà
fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. L’incarico deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali al momento della
presentazione dell’offerta.
Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere
individuato il soggetto (professionista e persona fisica)
incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 che
dovrà interfacciarsi con il RUP.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente
procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 254, comma 3,
e art. 255, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari
di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli
appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la
suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Di seguito vengono indicate le unità minime di personale tecnico
necessario per partecipare alla presente procedura di gara.
Struttura operativa:
a) attività di progettazione esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione. Con riferimento a tali
attività, il concorrente dovrà presentare un «Gruppo di lavoro
progettazione» che presta i servizi d'ingegneria oggetto della
presente procedura, e che possieda, competenze in materia di
costruzioni di edifici scolastici e di interventi di
miglioramento/adeguamento normativo di edifici scolastici esistenti
anche in centri storici, misurazione e contabilità dei lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
relativamente alle tipologie di opere da realizzare. Il tecnico che
svolgerà eventualmente il ruolo di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione deve essere in possesso degli specifici
requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., ai sensi della vigente normativa di settore. Il
«Gruppo di lavoro progettazione», fermo restando il possesso delle
competenze nel suo complesso di cui sopra, deve garantire le unità
minime di personale tecnico necessario, assicurando le seguenti
competenze:
- un architetto laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale),
avente funzioni di coordinatore delle prestazioni specialistiche
delle strutture, delle opere di edilizia e degli impianti meccanici
a fluido, trattandosi di edificio di interesse monumentale ai sensi
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
- un ingegnere laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale),
avente funzioni di progettista delle strutture,
- un tecnico laureato con laurea di tipo A (laurea magistrale),
avente funzioni di geologo,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A o B
(laurea magistrale o triennale) o perito tecnico con esperienza
maturata nel campo della progettazione degli impianti elettrici
speciali a servizio delle costruzioni, avente funzioni di
progettista degli impianti elettrici,
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la
salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del
2008; tale figura può coincidere con una delle figure professionale
sopra indicate se in possesso dei requisiti di legge).
Nel gruppo di progettazione deve essere prevista la presenza di un
geologo, in quanto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del codice
degli appalti, non è consentito il subappalto di prestazioni
relative alla redazione della relazione geologica; si precisa che
la relazione geologica è già stata redatta e viene messa a
disposizione del nucleo di progettazione, ma potrebbe essere
necessario effettuare ulteriori approfondimenti e quindi integrare
la stessa, in funzione delle specifiche esigenze progettuali e
pertanto, in tale circostanza, il subappalto è ammesso solo per le
prestazioni d'opera riguardanti indagini geognostiche e
geotecniche;
b) attività opzionali di direzione lavori, contabilità e misura,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza in
cantiere, assistenza al collaudo. Con riferimento a tali attività
opzionali, il concorrente dovrà presentare un «Gruppo di lavoro»
che presta i servizi d'ingegneria oggetto della presente procedura,
e che possieda, di costruzioni di edifici scolastici e di
intervento di miglioramento/adeguamento normativo di edifici
scolastici esistenti anche in centri storici, misurazione e
contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione relativamente alle tipologie di opere da realizzare. Il
tecnico che svolgerà eventualmente il ruolo di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso degli
specifici requisiti tecnico - professionali di cui all'art. 98 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi della vigente normativa di
settore. Il «Gruppo di lavoro», fermo restando il possesso delle
competenze nel suo complesso di cui sopra, deve garantire le unità
minime di personale tecnico necessario, assicurando le seguenti
competenze:
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A (laurea
magistrale), avente funzioni di direttore dei lavori,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A (laurea
magistrale), avente funzioni di controllo aggiornamento degli
elaborati di progetto, controllo compatibilità delle opere eseguite
con gli aspetti tutelati in materia di beni monumentali,
trattandosi di edificio di interesse monumentale ai sensi del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
- un ingegnere o architetto laureato con laurea di tipo A o B
(laurea magistrale o triennale) o perito tecnico con esperienza
maturata nel campo della progettazione e direzione dei lavori degli
impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni, avente
funzioni direttore operativo degli impianti elettrici,
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la
salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del
2008; tale figura può coincidere con una delle figure professionale
sopra indicate nell'elenco se in possesso dei requisiti di
legge).
Sarà eventualmente richiesta la presenza giornaliera di un
professionista in cantiere.
Requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi:
I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena
l’esclusione, devono essere in possesso degli ulteriori requisiti
minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di
cui all'art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, di seguito
elencati:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di
cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice, espletati nei migliori tre
esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando (sulla GUCE), al netto di IVA e
contribuzioni, non inferiore a due volte l’importo a base di gara e
quindi pari almeno a 1 175 859,50 Euro;
b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data
di pubblicazione del presente avviso, di servizi di ingegneria ed
architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice, relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe
e categoria, non inferiore a due volte l'importo stimato dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie, come segue:
- per la categoria Edifici esistenti - E.22 (Ie) importo lavori
> 1 988 695,80 Euro,
- per la categoria Strutture in c.a. - S.04 (IX/b) importo lavori
> 3 977 391,60 Euro,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori
> 1 420 497,00 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 473
499,00 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 662
898,60 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 946
998,00 Euro;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data
di pubblicazione del presente avviso, di due servizi di ingegneria
e di architettura (c.d. «servizi di punta») relativi a lavori
appartenenti a ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un
importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui
i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'affidamento, non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:
- per la categoria Edilizia - E.22 (Ie) importo lavori > 795
478,32 Euro,
- per la categoria Strutture - S.04 (IX/b) importo lavori > 1
590 956,64 Euro,
- per la categoria Strutture Speciali - S.05 (IX/c) importo lavori
> 568 198,80 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.01 (III/a) importo lavori > 189
399,60 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.02 (III/b) importo lavori > 265
159,44 Euro,
- per la categoria Impianti - IA.04 (III/c) importo lavori > 378
799,20 Euro.
NOTA BENE: in caso di partecipazione alla gara sotto forma di
raggruppamento temporaneo di professionisti il requisito di cui
alla presente lettera c) (avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni
di due servizi di ingegneria ed architettura) - i c.d. «servizi di
punta» - non è frazionabile, e deve, pertanto, essere
necessariamente posseduto integralmente da un solo soggetto tra
quelli che costituiscono l’eventuale RTP;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di
professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
(sulla GUCE), - o, se costituite da meno di tre anni, nell’intero
periodo di esercizio - un numero medio annuo di personale tecnico
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di
partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o
esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) non
inferiore a cinque unità e non superiore al doppio delle unità
minime stimate per lo svolgimento dell'incarico (art. 4.2. del
capitolato - struttura operativa). Per lo svolgimento
dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di
tecnici deve essere pari a cinque unità da indicare nominativamente
nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione
posseduti e del profilo di competenza; solo nel caso in cui il
coordinatore della sicurezza coincida con una della altre figure
professionali, il numero di tecnici che svolgono nominativamente
l’incarico può essere pari a quattro unità;
e) per i professionisti singoli e associati il numero di unità
minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel
bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a
cinque unità (art. 4.2. del capitolato - struttura operativa) e non
superiore al doppio delle unità minime stimate per lo svolgimento
dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare
nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed
abilitazione posseduti e del profilo di competenza. Solo nel caso
in cui il coordinatore della sicurezza coincida con una della altre
figure professionali il numero di tecnici che svolgono
nominativamente l’incarico può essere pari a quattro unità.
Si precisa che:
- così come stabilito nelle linee guida «Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria» di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per
la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della
stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il
grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da
affidare,
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero
la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche
i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati,
- ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i
lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano stati già
realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora
iniziati,
- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono
sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi
prestati,
- per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio
annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale
impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero
degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP no 5 del 27.7.2010),
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le
società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite
nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con
rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con
funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di società di capitali,
- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività
diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs.
n. 50/2016, la verifica delle capacità tecnico-organizzative delle
società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti
di servizi si riferisce alla sola parte della struttura
organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura,
- ciascuna società dovrà individuare all'interno del proprio
organigramma i professionisti personalmente responsabili
dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da
annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto
svolto,
- per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46,
comma 1, lettera f), del codice, secondo quanto riportato nelle
linee guida «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria» di ANAC, ai fini della
dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al
fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e
per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni
dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad
e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida,
possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i
requisiti delle società consorziate,
- il fatturato globale per i consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria è dato dalla sommatoria
degli importi di fatturato globale realizzato da ciascuna società
consorziata. I consorzi stabili possono altresì avvalersi anche dei
requisiti maturati dalle singole società che partecipano al
consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del
consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni
precedenti la pubblicazione del bando di gara,
- i consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale,
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti
tutte le figure professionali richieste,
- potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche
professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei
relativi albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino
nei limiti delle rispettive competenze,
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP
oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo
divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi,
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione
di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i
concorrenti.
Modalità per la dichiarazione circa il possesso dei requisiti e
documentazione utile per la loro dimostrazione: il possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara dovrà essere
dichiarato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
(autocertficazioni), a pena di inammissibilità.
La Provincia di Perugia effettuerà le verifiche sulle cause di
esclusione ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché procederà a
richiedere agli operatori economici, ai sensi dell’art. 86 del
medesimo decreto, la seguente documentazione utile per la
dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari:
- documentazione dalla quale risulti il fatturato globale relativo
a servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett.
vvvv), del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso per un
importo minimo, al netto di IVA e contribuzioni, pari a due volte a
base di gara quindi pari a 1 175 859,50 Euro,
- elenco con l'indicazione dei servizi di ingegneria ed
architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del codice relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie
elencate al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi», lett. B, e per il
valore ivi richiesto e svolti nel periodo ivi indicato (ultimi
dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei
destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati
presentati a favore di enti pubblici, dalle informazioni necessarie
per la loro acquisizione, ovvero, qualora si tratti di servizi
prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore
economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal
certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata
svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle
fatture relative alla prestazione medesima,
- documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli
ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui
all'art. 3, lett. vvvv), del codice relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente
paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi», lett. C, completa delle relative date,
degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi
siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati
rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti
di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati
dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta
esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero
dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è
stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e
delle fatture relative alla prestazione medesima,
- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di
professionisti e società di ingegneria) documentazione dalla quale
risulti che il concorrente ha utilizzato negli ultimi tre anni un
numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a cinque
unità indicate al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi», lett. D,
- per i professionisti singoli e associati documentazione dalla
quale risulti che il concorrente utilizzerà un numero medio annuo
di personale tecnico non inferiore alle 5 (cinque) unità indicate
al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi», lett. E.
Prescrizioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i
consorzi ordinari/GEIE: nel caso di raggruppamenti temporanei di
concorrenti, o consorzi ordinari/GEIE, i requisiti finanziari e
tecnici di cui al presente paragrafo 13, sotto-paragrafo «Requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi», lettere a), b, c),
d) ed e), devono essere posseduti cumulativamente dal
raggruppamento in ogni caso nel rispetto delle seguenti
condizioni:
- la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari
per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna dei mandanti, la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non
sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti),
- il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) ai sensi
degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, costituito o
costituendo, tra due o più soggetti, deve rispettare le
disposizioni di cui al Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti «Regolamento recante
la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza
di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2
e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», ed in
particolare di quelle di cui all’art. 4, in forza del quale i
raggruppamenti temporanei devono obbligatoriamente prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da
meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale
progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione
dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti,
- il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della parte IV,
delle linee guida ANAC n. 1, di attuazione al D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, (c.d. «servizi di punta») e di cui al paragrafo 13.2,
lett. c), del presente disciplinare, non è frazionabile e pertanto
deve essere necessariamente posseduto per intero da uno solo dei
soggetti raggruppati.
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati (art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).
In caso di avvalimento: qualora il concorrente sia in possesso solo
parzialmente dei requisiti di capacità economico-finanziario e
tecnico-organizzativo sopra riportati, può integrarli avvalendosi,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del codice, dei requisiti
di altro soggetto.
In tal caso occorre allegare alla domanda, a pena di esclusione
tutte le dichiarazioni previste dal successivo paragrafo 15.1 per
il caso di avvalimento.
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario in ragione dell'importo dell'affidamento in appalto
posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non
può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di
esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario si
avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia
l’operatore ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.
N.B. Non è mai ammesso avvalimento in relazione:
- ai requisiti generali previsti all’art. 80 del codice,
- ai requisiti di idoneità professionale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione
dell’art. 80, lett. g), del codice nei confronti dei
sottoscrittori, la Provincia di Perugia esclude il concorrente,
escute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all’autorità
per le sanzioni di cui al comma 12 del medesimo articolo.
Riserva di aggiudicazione: la Provincia di Perugia si riserva, a
proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia facoltà di non dar
luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere
all’aggiudicazione della stessa, anche in relazione alla eventuale
mancata realizzazione degli strumenti di finanziamento (come meglio
specificato al paragrafo «informazioni complementari»), senza che i
concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. La
Provincia di Perugia si riserva, comunque, di non aggiudicare i
lavori di cui al presente bando di gara per sopravvenute necessità
di pubblico interesse.