Istituzione di un sistema di qualificazione per l'affidamento di servizi di ingegneria
SCADENZA 31/12/2012
Il sistema ha lo scopo di definire elenchi di prestatori di servizi
di ingegneria suddivisi per specializzazioni professionali e, per
ciascuna specializzazione professionale, suddivisi per scaglioni di
importo lavori, in ordine ai quali si chiede la prestazione. (le
classi sotto riportate - per progettazione e direzione lavori -
fanno riferimento a quelle individuate dal TU della tariffa degli
onorari per le prestazioni professionali dell'architetto e
dell'ingegnere L. 2 marzo 1949 n. 143 e s.m.i.).
Specializzazioni professionali
A) Progettazione:
a) Classe I
b) Classe III
c) Classe VI
d) Classe VIII
e) Classe IX
B) Direzione dei lavori:
a) Classe I
b) Classe III
c) Classe VI
d) Classe VIII
e) Classe IX
C) Coordinatore della sicurezza:
a) Coordinatore della sicurezza per la progettazione;
b) Coordinatore della sicurezza per la esecuzione
D) Collaudo:
a) collaudo statico
Scaglioni per importo (Ciascuno scaglione è determinato con
riferimento all'importo dei lavori in relazione ai quali potrà
essere richiesta la prestazione professionale)
- Primo scaglione: Fino a Euro 3 milioni
- Secondo scaglione: Da Euro 3.000.001 e fino Euro 6.000.000
- Terzo scaglione: Oltre Euro 6.000.001
Soggetti che possono richiedere l'iscrizione al sistema di
qualificazione
Soggetti di cui all'articolo 90 lettere da d) ad h) del codice dei
contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e pertanto:
- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive
modificazioni;
- società di professionisti
- società di ingegneria
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla
categoria 12 dell'allegato IIA al D.Lgs. 163/2006 stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e), f), f-bis e h) dell'art. 90 del D.Lgs.
163/2006;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36 del D. Lgs.
163/2006;
Non è consentito ai liberi professionisti presentare domanda di
qualificazione per la stessa categoria di specializzazione per la
quale risulti già presentata domanda da parte di una Società di
professionisti o di una società di ingegneria delle quali il
professionista in questione è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo, ovvero tali società
risultino già qualificate.
Non è consentito che un soggetto presenti per la stessa categoria
di specializzazione, domanda di qualificazione a titolo individuale
e come componente di aggregazione di soggetti, né come componente
di più compagini societarie.
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
La violazione dei predetti divieti comporta la mancata accettazione
della domanda e l'attuazione del provvedimento di annullamento
della qualificazione ai sensi dell'art. 17 del regolamento GESAC
sia per il libero professionista, sia per la (o le) società di
professionisti o per la (o le) Società di ingegneria, ovvero per
l'aggregazione di soggetti.