Appalti - Lavori

Lavori di conformità alle norme di sicurezza ed antincendio

STAZIONE APPALTANTE

Azienda sanitaria locale Avellino


Codice CPV: 45450000
Codice CIG: 4366485967
SCADENZA 20/09/2012
Lavori di conformità alle norme di sicurezza ed antincendio presso il P.O A. Landolfi di Solofra. I relativi lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune Solofra (AV) - via Melito.

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di conformità alle norme di sicurezza ed antincendio - presso il PO "A. Landolfi" di Solofra - di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.).

Durata dell'appalto e tempi di esecuzione
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è quello definito in sede d'offerta ed accettato dall'amministrazione aggiudicatrice è di giorni 369 naturali e consecutivi.

Importo a base di gara:
Importo Lavori 509 933,26 Euro.
- Per lavori soggetti a ribasso: 492 044,90 Euro,
- Per oneri inerenti la sicurezza:
(non soggetti a ribasso) 17 888,36 Euro.

Categorie delle Lavorazioni:
Categoria Classifica Importo Incidenza.
% Prevalente/ Scorporabile Subappaltabile.
(SI/NO).
OG11 II € 492.044,90 Prevalente SI (30 %).

Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (art. 22, DPR 34/2000 e s.m.i.): OG11 (II)

Subappalto
Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell'art. 118 del DLgs 163/06 e s.m.i. e secondo le disposizioni di cui alla SEZIONE XIV, previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, con i seguenti limiti:
Nella categoria prevalente OG11 potrà essere effettuato nella misura massima del 30 % dell'importo netto contrattuale della categoria, a norma dell'art. 170, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 118,comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i;
Ai sensi dell'articolo art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo del medesimo Codice. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
In sede di offerta, di cui alla SEZIONE XI, il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell'opera che verranno subappaltati.





Avvalimento.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
- le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione,
- i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi,
- il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto.
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto con riferimento alla precedente lett. d) dettagliatamente quantificate.
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n.163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante è tenuta ad escludere l'impresa avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Protocolli di legalità e legalità negli appalti.
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
1) ai sensi dell'art. 51, rubricato "Clausole contrattuali speciali":
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell'art. 52, rubricato "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l'appaltatore, in particolare:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte
Dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell'art. 53, rubricato "Disposizioni in materia di sicurezza":
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l'aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53.

Valutazione di impatto criminale
Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania":
Al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. Del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.
Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

D.P.R. 2 agosto 2010 n.150
Ai fini dell'applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010 n.150, i soggetti economici interessati all'esecuzione della procedura in parola, nonché tutti gli altri soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del medesimo procedimento, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sono sottoposti ad accessi ed accertamenti effettuati presso i cantieri da parte del prefetto ai sensi dell'art. 5/bis del DLgs 8 agosto 1994 n.490.
Al termine degli accessi ed accertamenti, il prefetto, acquisita la relazione prodotta dal gruppo interforze, valuta se dai dati raccolti possono desumersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.10, del DPR 3 giugno 1998,n.252. In tal caso, emette entro quindici giorni l'informazione prevista dal citato art.10, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal DPR 150/2010.
Il rilascio dell'informazione prevista dall'art. 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, produce gli effetti di cui all'art.11, comma 3, del medesimo decreto.
Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni è data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto,ai seguenti soggetti:
a) Stazione appaltante;
b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
c) Prefetto che ha disposto l'accesso;
d) Osservatorio centrale appalti pubblici,presso la direzione investigativa antimafia;
e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori,servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici,ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 7,comma 10, del DLgs 12 aprile 2006,n.163;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Ministero dello sviluppo economico.
Sezione VII/ter.
Tracciabilità ai sensi della L. n.° 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie,nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia(G.U. n.196/2010) come modificata con L. 217/2010 (G.U.295/2010).
Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata con la L.217 del 17.12.2010, i movimenti finanziari relativi alle procedure di cui al presente bendo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della medesima legge 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato,anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento di cui alla procedura in parola.
I pagamenti in favore di enti previdenziali,assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi,ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro, relative all'intervento di cui alla procedura in parola, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni,in favore di uno o più dipendenti.
Ove per il pagamento di spese estranee alla realizzazione dell'intervento di cui alla procedura in parola sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato suindicato, quest'ultimo può essere successivamente reintegrato mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare,in relazione a ciascuna transazione finanziaria posta in essere,dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti individuati dalla L.136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il codice unico di progetto (CUP), in regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della Società Poste Italiane S.P.A., il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
Il soggetto appaltatore o concessionario e dove necessario ai sensi di legge,tutti gli altri soggetti individuati dalla L. 136/2010, comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati su indicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,nonché,nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono,altresì,a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
I contratti sottoscritti dalla stazione appaltante con gli appaltatori relativi all'intervento di cui alla procedura in parola,contengono, a pena di nullità assoluta,un'apposita clausola contrattuale con la quale l' appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
La stazione appaltante ha l'obbligo di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione della procedura in parola sia inserita,a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla SEZ. VIII.3.
Valutazione dell'offerta
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

In particolare:
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del DLgs 163/06 e s.m.i., il presente bando di gara stabilisce i seguenti criteri di valutazione dell'offerta (pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse
Ambientali dell'opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
h) la sicurezza di approvvigionamento.
Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i sub-punteggi) (anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.):
Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi (art. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i.):
B. Offerta Economica Punteggio max
Il prezzo offerto dal concorrente 20.
C. Tempo di esecuzione dei lavori Punteggio max
Il termine di esecuzione comunque non potrà essere superiore a 369 (trecentosessantanove) giorni naturali e consecutivi. La durata minima ammissibile non potrà essere inferiore a 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi. 10.
D. Valore tecnico delle soluzioni proposte Punteggio max
Punti max. 45.
D.1 Proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento all'utilizzo di tecniche e/o tecnologie e materiali di qualità superiore a quelle indicate in progetto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta:
Con particolare riferimento all'utilizzo di materiali tali da garantire maggiore sicurezza, durabilità e riduzione dei costi di manutenzione e tutela dell'ambiente.
Con tecniche, tecnologie e materiali di qualità superiore e volti al risparmio energetico;
25.
D.2 Valore estetico/funzionale degli interventi migliorativi e di variante proposti dal concorrente e coerenti col progetto posto a base di gara.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta:
La scelta dei materiali utilizzati e delle scelte effettuate in sede di offerta migliorativa con specifico riferimento all'inserimento delle stesse nel contesto.
20.
E. Misure per la riduzione dell'impatto dei lavori Punteggio max
Punti max 25.
E.1 soluzioni proposte per la gestione delle attività di cantiere e per la riduzione dei rischi dovuti all'esecuzione dei lavori sulla sicurezza dei terzi e degli operatori del cantiere.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere oggetto di proposta:
Le modalità di esecuzione dei lavori lungo la strada di accesso al plesso scolastico con particolare attenzione alla regolamentazione del traffico nelle ore di ingresso ed uscita delle scuole limitrofe;
Le modalità operative al fine di garantire massima sicurezza degli operatori e dei fruitori della strada;
Le modalità di regolamentazione del traffico da e verso gli accessi alle proprietà private.
15.
E.2 soluzioni proposte per la gestione dei materiali provenienti da attività di cantiere. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Filippone Daniele - tel. 0825.877413-754975, fax 0825.877406-781760 - e-mail dfilippone@aslavellino.it

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