Realizzazione di un centro sportivo polivalente mediante affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
SCADENZA 31/01/2012
Realizzazione di un centro sportivo polivalente mediante
affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
ai sensi dell'art. 142 e SS. del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n.
207/2010, nonché gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
La costruzione dell'opera, da realizzarsi chiavi in mano (i lavori
sono riconducibili alle seguenti categorie: categoria prevalente
OG1 class. V 3 850 000,00 EUR; OG 11 classifica III bis 1 400
000,00 EUR; OG 3 classifica II 350 000,00 EUR), completa di tutto
quanto necessario per garantire il suo regolare funzionamento;
La gestione economica, funzionale e tecnica, la manutenzione
ordinaria e straordinaria relativamente al centro sportivo
costruito per tutta la durata della concessione;
La consegna all'amministrazione concedente, al termine della
concessione, del centro sportivo senza corrispettivo alcuno.
Quantitativo o entità totale
Importo stimato lavori: 5.600.000,00 €.
Valore totale dell'investimento e della concessione: 7.300.000,00
€.
IVA esclusa 7 300 000,00 EUR
Condizioni di partecipazione
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
per i quali sussistono:
a) Le cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Ls. n.
163/2006;
b) Ai concorrenti che si trovano tra di loro in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del C.C. o in qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le proposte sono imputabili ad un unico
centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti la proposta economica. Il Comune e/o la Commissione
giudicatrice procederà ad escludere i concorrenti le cui proposte,
sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro
decisionale. Nel caso in cui il Comune rilevasse tale condizione in
capo al soggetto affidatario della gara dopo l'affidamento della
gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà
all'annullamento dell'affidamento, con la conseguente ripetizione
delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno
dell'affidamento;
c) Eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre
imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione
giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da
ridurre le proposte ad un unico centro decisionale, con conseguente
violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle
proposte e par condicio fra i concorrenti: in particolare qualora
partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile
di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006, il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel
caso sussistano incroci tra i legali rappresentanti dei consorziati
e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del
consorzio;
d) La contemporanea partecipazione alla gara come autonomo
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 dal consorzio di cui all'articolo 34
comma 1 lettera b) (consorzio tra società cooperativa e consorzi
tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla
gara;
e) La contemporanea partecipazione alla gara come autonomo
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36
comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 dal consorzio di cui all'articolo 34
comma 1 lettera c) (consorzio stabile) del D.Lgs. n. 163/2006
partecipante alla gara.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti I concorrenti devono essere in possesso ai sensi
dell'articolo 95 del D.P.R. n. 207/2010 dei seguenti requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5
anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 %
dell'investimento previsto per l'intervento vale a dire 730 000,00
EUR;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento
previsto per l'intervento vale a dire 365 000,00 EUR;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello
previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 %
dell'investimento previsto per l'intervento vale a dire 365 000,00
EUR;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a
quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno
il 2 % dell'investimento previsto dall'intervento vale a dire 146
000,00 EUR.
I concorrenti ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.P.R. n.
207/2010, in alternativa ai requisiti previsti dalla lettere c) e
d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti
lettere a) e b) nella misura del doppio.
Per i requisiti di cui alle lettere c) e d) dovrà essere data
esplicita indicazione di: periodo di esecuzione, committente,
oggetto e importo (o quota parte in caso di servizio eseguito in
RTI).
Il fatturato medio di cui alla citata lettera a) e l'importo medio
di cui alle lettere c) e d) è determinato sommando i dati relativi
agli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando
dividendo tale somma per 5.
Per servizio affine si intende la gestione di centri sportivi del
cui importo medio si terrà conto per la verifica del possesso del
requisito di cui alle lettere c) e d).
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di soggetti o consorzio ordinario i requisiti di cui
alle lettere a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria,
dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista
dall'articolo 95 e cioè dalla mandataria oda una impresa
consorziata nella misura minima del 40 % mentre la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto
richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le
percentuali sopra indicate devono essere mantenute anche nel caso
in cui il raggruppamento o il consorzio raddoppi i requisiti di cui
alle lettere a) e b) in alternativa ai requisiti delle lettere c) e
d).
I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti
l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono
essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di
validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenta la
qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche adeguate così
determinate:
Categorie e classifiche importi:
Categoria prevalente OG 1 - classifica V (qualificazione
obbligatoria) 3 850 000,00 EUR.
Categoria OG 11 - classifica III bis (qualificazione obbligatoria)
1 400 000,00 EUR.
Categoria OG 3 - classifica II (qualificazione obbligatoria) 350
000,00 EUR.
Totale 5 600 000,00 EUR.
Requisiti per la progettazione:
Per quanto riguarda l'espletamento delle attività progettuali,
stimate sulla base dell'importo complessivo di 5 600 000,00 EUR IVA
esclusa, appartenenti alle classi e categorie, secondo
l'elencazione di cui all'articolo 14 della legge 143/1949 di
seguito elencate:
- classe I categoria c) importo presunto 3 850 000,00 EUR,
- classe III categoria a) importo presunto 400 000,00 EUR,
- classe III categoria b) importo presunto 600 000,00 EUR,
- classe III categoria c) importo presunto 400 000,00 EUR,
- classe VI categoria a) importo presunto 350 000,00 EUR.
Il corrispettivo complessivo stimato del servizio in oggetto è pari
a 715 000,00 EUR al netto di IVA e contributi previdenziali di
qualsiasi genere e tipo di cui:
- progettazione definitiva 121 690,54 EUR,
- progettazione esecutiva 89 866,99 EUR,
- direzione dei lavori, misura e contabilità 178 780,59 EUR,
- collaudo 23 561,00 EUR,
- spese conglobate 77 795,17 EUR,
- coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione/esecuzione.
Comprensiva delle spese 181 000,00 EUR.
- coordinamento 42 305,71 EUR.
È necessario:
Possedere l'attestazione SOA anche per prestazioni di progettazione
per le medesime categorie sopra illustrate per i lavori oppure, nel
caso in cui il concorrente non sia o lo sia solo in parte in
possesso di attestazione SOA per le prestazioni di progettazione
come sopra indicate è consentito:
- associare in raggruppamento temporaneo oppure indicare in
proposta un soggetto (sia esso libero professionista, singolo o
associato, società di professionisti, società di ingegneria oppure
da consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria) in possesso ai sensi dell'articolo 263 del D.P.R. n.
207/2010 dei seguenti requisiti tecnico - organizzativi ed
economico - finanziario:
1. fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del D.P.R.
207/2010 espletati nei migliori 5 anni del decennio antecedente la
data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 2
volte l'importo del corrispettivo a base di gara;
2. avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data
di pubblicazione del bando di servizi di cui all'articolo 252 del
D.P.R. 207/2010 relativi ai lavori i appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori sopra riportate, cui si riferiscono i
servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e
categoria non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori da
progettare;
3. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di due servizi di cui all'art. 252 del
D.P.R. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori sopra riportate, cui si riferiscono i
servizi da affidare per un importo totale non inferiore ad un
valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da
progettare.
Nel caso siano associati in raggruppamento o indicati più
progettisti:
- i requisiti di cui al punto 1 dovranno essere comunque posseduti
in misura non inferiore al 40 % da almeno uno dei soggetti
individuati o associati; la restante parte deve essere posseduta
cumulativamente dagli altri progettisti individuati o associati, -
i requisiti di cui al punto 2 dovranno essere posseduti da ciascun
progettista con riferimento alle categorie e classi di lavori cui
si riferiscono le attività di progettazione che il progettista
intende svolgere,
- i requisiti di cui al punto 3, che deve intendersi riferito alle
singole categorie e classi, non è cumulabile e deve essere
posseduto per l'intero importo della classe e categoria in
questione da almeno uno dei progettisti individuati o
associati.
Si precisa inoltre che i servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R.
n. 207/2010 valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero
quella parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di
servizi iniziati in epoca antecedente.