Incarichi - Affidamenti di incarico

Riqualificazione a basso impatto paesaggistico dell'area di sosta in località Thumel

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Rhemes-Notre-Dame


SCADENZA 08/03/2012
Procedura aperta per l'affidamento di incarico professionale per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per i lavori di riqualificazione a basso impatto paesaggistico dell'area di sosta in località Thumel, della valorizzazione naturalistica dell'area del lago Pellaud - recupero centralina, della valorizzazione naturalistica dell'area lago Pellaud - valorizzazione del circuito lago e della riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo

Descrizione del servizio relativo
Affidamento progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, studio idrologico (per la valorizzazione naturalistica del lago Pellaud), rilievi, relazione geologica, relazione di compatibilità (se necessaria), relazione rendimento energetico (se necessaria), relazione acustica (se necessaria), verifica sismica (se necessaria), verifica idraulica (se necessaria), verifica assoggettibilità a VIA (se necessaria), per i lavori di riqualificazione a basso impatto paesaggistico dell’area di sosta in località Thumel, della valorizzazione naturalistica dell’area del Lago Pellaud - recupero centralina (bene tutelato), della valorizzazione naturalistica dell’area del lago Pellaud - valorizzazione del circuito lago e della riqualificazione della strada poderale di accesso al rifugio Benevolo.

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Rhêmes-Notre-Dame.

Importo delle opere da progettare e da dirigere
L’importo delle opere da progettare e da dirigere è di Euro 364.942,18, come riportato nello studio di fattibilità per l’attuazione del progetto giroparchi, così suddiviso:
Punto A - Riqualificazione a basso impatto paesaggistico dell’area di sosta in loc. Thumel
- lavori appartenenti alla classe VIb di cui al D.M. 04/04/2001 € 61.800,00
Punto B - Valorizzazione naturalistica Lago Pellaud
Punto B1 - Recupero centralina
- lavori appartenenti alla classe Id di cui al D.M. 04/04/2001 € 193.640,00
- lavori appartenenti alla classe VIIa di cui D.M. 04/04/2001 € 25.750,00
Punto B2 - Valorizzazione del circuito lago
- lavori appartenenti alla classe VIb di cui D.M. 04/04/2001 € 66.950,00
Punto C - Riqualificazione della strada poderale di accesso al Rifugio Benevolo
- lavori appartenenti alla classe VIb di cui al D.M. 04/04/2001 € 16.802,18

Finanziamento
Per il 90% Programma attuativo regionale “FAS della Valle d’Aosta” 2007/2013 e per il 10% Fondi Comunali.
L’Importo previsto per l’intero servizio è di 88.357,09 (Iva e oneri esclusi).

Soggetti ammessi a partecipare.
1) Salvo quanto previsto nel successivo punto 2 in relazione alle prestazioni di coordinamento della sicurezza ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008, i servizi oggetto di affidamento, in rapporto alle specifiche competenze professionali, sono riservati a:
a) liberi professionisti singoli o associati ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
b) società di professionisti ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
c) società di ingegneria ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’articolo 90, comma 1 lettera f-bis), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
e) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera g), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

2) Il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 è riservato a:
a) soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto legislativo n. 81/2008;
b) persone fisiche e giuridiche stabilite in altri paesi dell’U.E purché abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire il medesimo servizio.

3) Le società di ingegneria di cui al precedente punto 1, lettera c), devono essere dotate di almeno un direttore tecnico, del quale deve essere indicato il nominativo in sede di presentazione dell’offerta e devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010; le società di professionisti di cui al precedente punto 1, lettera b), devono possedere i requisiti di cui all’art. 255 del precitato Decreto.

4) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, devono, ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, prevedere la presenza di un professionista, del quale deve essere indicato il nominativo in sede di presentazione dell’offerta, abilitato - alla data di spedizione del bando di gara all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’U.E. - da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’U.E. di residenza, pena l’esclusione.
La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma diretta mediante rapporto di dipendenza con il concorrente ovvero in forma indiretta mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara. Lo stesso giovane professionista non può essere indicato da più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, pena l’esclusione di tutti i raggruppamenti che lo abbiano indicato.

5) Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, i servizi oggetto di affidamento devono essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali o dalla normativa equivalente per concorrenti stabiliti in altri paesi dell’U.E., personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

6) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento, pena l’esclusione di entrambi i raggruppamenti temporanei ovvero del concorrente singolo e del raggruppamento temporaneo.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore a progetto; la violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

7) Alla procedura concorsuale in oggetto non possono partecipare coloro che sono inibiti, per legge o per provvedimento dell’autorità giudiziaria o per provvedimento disciplinare, all’esercizio della professione. Non possono inoltre partecipare i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di cui all’art. 90, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

8) Non possono partecipare inoltre all’affidamento del servizio in oggetto:
- gli amministratori e i consiglieri dell’Ente appaltante;
- coloro che hanno partecipato alla stesura del bando di gara, del Capitolato e dello schema di disciplinare.

9) Ogni raggruppamento deve nominare un suo componente quale capogruppo delegato a rappresentarlo con l’Ente Appaltante. Il capogruppo è il solo intermediario fra il gruppo progettista ed il Comune. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità del progetto concorrente.

10) Le funzioni di Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori previsto dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal Direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa, secondo quanto disposto dall’art. 151 del D.P.R. n. 207/2010.

Competenze professionali:
Le competenze professionali richieste devono essere adeguate al servizio da svolgere, descritto al precedente punto B), si precisa che gli elaborati relativi alla centralina devono essere firmati da un architetto in quanto trattasi di bene tutelato.
Pertanto, alla luce di quanto riportato nello studio di fattibilità sono necessarie le seguenti minime figure professionali:
- Architetto iscritto al relativo albo professionale, per la progettazione.
- Geologo, iscritto al relativo albo professionale, per la relazione geologica.
- Soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs 81/2008.
Qualora le competenze di cui sopra siano apportate da più soggetti si dovrà costituire obbligatoriamente raggruppamento temporaneo; il capogruppo dovrà avere al suo interno una persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; il capogruppo sarà delegato a rappresentare il gruppo con l’ente appaltante.
Il soggetto concorrente deve indicare nell’istanza i nominativi dei soggetti, in possesso delle competenze adeguate, che nominalmente sottoscriveranno gli elaborati, nonché il nominativo del soggetto che assume la qualifica di direttore dei lavori e/o di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, devono essere indicati i nominativi di tutte le figure professionali per l’espletamento dei servizi elencati al precedente punto B). Codice CUP: B72D10000210007
Codice CIG: 3537058897

Cerca bando