Articolo 215 - Collegio consultivo tecnico

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione (periodo inserito dall'art. 62, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024). Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria. (periodo sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024) In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. (periodo soppresso dall'art. 72, comma 2, lettera ll), del D.Lgs. n. 209/2024)

2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. (periodo sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024) Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Documenti allegati

Contributo sul Codice dei contratti Volpe - Il CCT
Il collegio consultivo tecnico dopo il correttivo. Considerazioni e riflessioni
Sentenza TAR Veneto 5 novembre 2025, n. 1999
Collegio Consultivo Tecnico - CCT facoltativo - Lodo arbitrale - Autonomia contrattuale - Volontà negoziale - Giurisdizione nel contenzioso - d.Lgs. n. 36/2023 - Codice Appalti - Codice dei Contratti Pubblici
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 febbraio 2026, n. 4015
Costituzione del collegio consultivo tecnico – Art. 215 e Allegato I.1, D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti