Articolo 8 - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater (parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024).

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Documenti allegati

Parere ANAC 9 luglio 2025, fasc. n. 2582
Donazioni ad amministrazioni - Rischio corruttivo
Atto Presidente ANAC 22 ottobre 2025, fasc. n. 1906
Appalti pubblici - Servizi tecnici - Incarichi di progettazione a titolo gratuito - Divieto di assegnazione incarichi gratuiti - Eccezioni - d.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti
Parere ANAC 28 gennaio 2026, n. 18
Appalti pubblici - Servizi tecnici - Servizi di ingegneria e architettura - SIA - Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri premiali - prestazioni gratutite - Artt. 8, 41, comma 15-bis, del d.lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti