Pillole di giurisprudenza: niente sanatoria ordinaria con aumenti di volume o superficie
Con la sentenza n. 7876 dell’8 ottobre 2025, il Consiglio di Stato torna sul tema della sanatoria paesaggistica ribadendo un principio fondamentale: in area vincolata, ogni aumento di volume o di superficie utile preclude l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Non conta la modesta entità dell’intervento né la scarsa percepibilità esterna: l’aumento volumetrico, di per sé, impedisce qualsiasi regolarizzazione postuma. Senza l’accertamento di compatibilità paesaggistica non è possibile sanare tramite l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), perché viene meno la doppia conformità urbanistico-edilizia “simmetrica” (o “pesante”).
Le aperture introdotte dal “Salva Casa” (art. 36-bis del T.U. Edilizia) restano confinate agli abusi parziali, per i quali è ammesso il parere vincolante della Soprintendenza anche in presenza di piccoli ampliamenti. Restano invece esclusi gli abusi totali e le variazioni essenziali in zona vincolata.
Il principio è chiaro: la semplificazione può agevolare la regolarizzazione edilizia, ma non superare la tutela paesaggistica, che rimane un limite invalicabile.
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