Pillole di giurisprudenza: un errore formale non invalida l’ordine di demolizione

07/11/2025

Un vizio formale non rende automaticamente illegittima un’ordinanza di demolizione. Lo ha chiarito il TAR Lazio (sentenza n. 19808/2025), ribadendo che l’atto repressivo dell’abuso edilizio è vincolato e non può essere annullato per meri errori di forma se l’abuso è accertato in modo sostanziale.

Il giudice di primo grado ha ricordato che, ai sensi degli articoli 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’attività repressiva degli abusi edilizi è doverosa e vincolata: l’amministrazione è tenuta a disporre la demolizione una volta riscontrata la violazione urbanistica, senza margini di discrezionalità.

In sostanza, solo un errore che impedisca di identificare con certezza l’abuso o il responsabile può determinare l’illegittimità dell’ordinanza; non così le irregolarità meramente formali, che restano irrilevanti ai fini della validità dell’atto.

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