Bando tipo balneari, verso regole uniformi per le concessioni demaniali
Poche materie hanno logorato il diritto amministrativo italiano quanto le concessioni balneari, un dossier che negli ultimi anni ha messo l'uno di fronte all'altro il legislatore nazionale, la Commissione europea e i giudici, tra proroghe reiterate e altrettante disapplicazioni. Adesso qualcosa sembra muoversi sul serio. Ma può bastare un modello di gara a chiudere una partita rimasta aperta per decenni, e che cosa comporta davvero il bando tipo per gli enti concedenti e per le imprese del comparto?
Il 13 luglio 2026 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ospitato un tavolo di consultazione per la redazione dello schema di bando tipo destinato a disciplinare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il documento è stato messo a punto in sede tecnica nei gruppi di lavoro con gli enti territoriali e sottoposto al confronto con le associazioni di categoria, con l'obiettivo di arrivare alla versione definitiva in tempi rapidi, dopo il passaggio politico in Conferenza unificata. Si tratta di un intervento che accompagnerà i rinnovi dei titoli e punta a sostituire regole condivise e omogenee alla frammentazione che ha alimentato anni di contenzioso.
Un modello nazionale che nasce dal decreto di marzo
La base del passaggio non è il solo decreto salva infrazioni del 2024, ma soprattutto l'articolo 8 del D.L. n. 32/2026, il provvedimento dello scorso marzo in materia di commissari straordinari e concessioni, che ha affidato al Ministero il compito di predisporre uno schema di bando tipo nazionale e di sottoporlo alla Conferenza unificata per il parere. L'obiettivo dichiarato è promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni previste dall'articolo 4 della Legge n. 118/2022, così da evitare che centinaia di bandi locali, costruiti ciascuno a modo proprio, aprano la strada a disparità di trattamento e a nuovi ricorsi. Il termine ravvicinato fissato dal decreto è però trascorso senza che il modello fosse chiuso, e il tavolo di luglio conferma che la definizione è arrivata con ritardo rispetto alle intenzioni.
Il punto più delicato per gli operatori riguarda il rapporto tra il modello e le procedure già avviate. Una lettura diffusa considera il bando tipo il presupposto delle gare, con il rischio che i bandi comunali adottati prima della sua approvazione risultino illegittimi, mentre un'altra impostazione ritiene che le amministrazioni possano già procedere sulla base della normativa vigente. La giustizia amministrativa, dal canto suo, ha ripetutamente affermato che l'assenza degli atti attuativi non giustifica il rinvio delle gare, in coerenza con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, la Bolkestein, e con la procedura di infrazione n. 2020/4118 che pende sull'Italia.
I nodi ancora aperti e le cautele da presidiare
Sul piano sostanziale la disciplina resta quella tracciata dal D.L. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2024. Le gare seguono l'evidenza pubblica del D.Lgs. n. 36/2023, con una durata delle concessioni compresa tra cinque e venti anni parametrata all'ammortamento degli investimenti previsti nel piano economico finanziario, mentre i titoli in essere restano efficaci fino al 30 settembre 2027 e le procedure vanno avviate, in prima applicazione, entro il 30 giugno 2027. Su tutto pesa ancora l'assenza del decreto interministeriale sui criteri di calcolo degli indennizzi dovuti al concessionario uscente, rimasto in stallo dopo il parere critico del Consiglio di Stato e i rilievi della Commissione europea sul rischio di compensazioni troppo generose.
È a questo punto che il lavoro dei tecnici diventa centrale, perché la quantificazione dell'indennizzo poggia su una perizia e su una lettura attenta degli investimenti non ammortizzati e dell'equa remunerazione dell'ultimo quinquennio, con il pagamento di almeno il venti per cento come condizione per la stipula del nuovo contratto e la decadenza in caso di inadempimento. Il bando tipo, del resto, è ancora una bozza avanzata e non un testo vigente, e va seguito fino alla versione definitiva insieme all'eventuale decreto sugli indennizzi. Nel frattempo gli enti concedenti hanno interesse ad avviare la ricognizione dei titoli in scadenza e la costruzione dei piani economico finanziari, perché la finestra utile per rispettare i termini è più stretta di quanto la distanza dal 2027 lasci intuire.
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