CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO
28/12/2005
Per quanto concerne, invece i lavori privati, per tutte le imprese che eseguono lavori edili di cui all'elenco riportato all'allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva deriva direttamente dalla richiamata disposizione di cui all'art. 3, co. 8, lett. b-bis), del D.Lgs. 494/1996, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate. Peraltro, soltanto nel caso in cui le stesse siano inquadrate nel settore edile potranno avvalersi, ai fini della certificazione della predetta regolarità contributiva, del DURC introdotto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 86, co. 10, del D.Lgs. 276/2003.
Viene, altresì, precisato che in virtù della normativa e della circolare sopra richiamate, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente per la partecipazione agli appalti/subappalti di lavori pubblici e privati in edilizia. Tale documento può essere richiesto dalle aziende edili in tutti i casi in cui è necessario dare dimostrazione della regolarità contributiva negli appalti pubblici, mentre per i lavori privati deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia oppure della DIA, in quanto l'assenza della certificazione della regolarità contributiva è motivo di sospensione dell'efficacia.
Infine, per quanto attiene al più delicato tema della validità della certificazione di regolarità contributiva si ricorda quanto stabilito dalla citata circolare sottoscritta da INPS, INAIL e Casse Edili con la quale si è esplicitata una validità mensile del Documento Unico di Regolarità Contribuiva, decorrente dalla data di rilascio. © Riproduzione riservata
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