CONDANNA CORTE DI GIUSTIZIA
21/01/2006
L'allegato I della direttiva citata elenca gli inquinanti atmosferici per i quali la Commissione deve fissare i valori limite e i valori obiettivo, ed eventualmente, le soglie di allarme, mentre l' articolo 3 della citata direttiva dispone che gli Stati membri sono tenuti a designare ai livelli appropriati le autorità competenti e gli organismi incaricati di:
– attuare la presente direttiva;
– valutare la qualità dell’aria ambiente;
– autorizzare dispositivi di misurazione (metodi, apparecchi, reti, laboratori);
– garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità da parte di detti dispositivi, in particolare con i controlli interni della qualità in base, tra l’altro, ai requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;
effettuare l’analisi dei metodi di valutazione.
Nonostante il governo italiano ammette che non ha trasmesso alla Commissione i dati e le informazioni previsti dalla direttiva 96/62 adducendo che tutte le comunicazioni oggetto del ricorso in esame sono state regolarmente effettuate in seguito, la Commissione europea ha successivamente rilevato che la trasmissione di tali informazioni per alcune parti del territorio italiano resta incompleta. © Riproduzione riservata
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