PROCEDURE CON TRATTATIVA PRIVATA

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2005 reca l’autorizzazione all'Agenzia del Demanio ad effettuare la vendita di taluni beni...

18/01/2006
Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2005 reca l’autorizzazione all'Agenzia del Demanio ad effettuare la vendita di taluni beni immobili di proprietà dello Stato a trattativa privata in blocco. Il decreto specifica che gli immobili saranno alienati a trattativa privata in base ai valori di mercato in favore della Società FINTECNA, Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.A.,con sede in Roma.
Unica condizione alla vendita immobiliare è la verifica con conseguente autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e relative prescrizioni ministeriali.
Il processo di vendita degli immobili pubblici è inserito in più complessa fase di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,con una regolamentazione normativa stabilita dal decreto legge n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410/2001.
Il testo legislativo del 2001 aveva posto come base una necessaria ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio attribuendo all'Agenzia del Demanio il compito d’individuare il patrimonio pubblico con propri decreti dirigenziali sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici.
La distinzione del patrimonio pubblico permane tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile, così come prescritto dal codice civile. L'Agenzia del Demanio inoltre individua con propri decreti dirigenziali, beni di proprietà dello Stato e beni degli enti pubblici non territoriali nonché a riconoscere di proprietà statale beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.
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