LEGITTIMITA'

Nel caso in cui sia stata già redatta una prima perizia di variante per una delle motivazioni dettagliatamente descritte all'articolo 25 della legge 11 febbr...

13/02/2006
Nel caso in cui sia stata già redatta una prima perizia di variante per una delle motivazioni dettagliatamente descritte all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (DM 19/04/2000, n. 145) e quindi con variazione del lavori fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto, è possibile disporre una seconda perizia di variante a condizione che la stessa sia predisposta sempre nei limiti previsti dal citato articolo 25 della legge n. 109/1994.

In atre parole nella fattispecie, in linea teorica potrebbe dedursi, dopo l'approvazione della prima perizia, la preclusione ad approvare ulteriori perizie, allorché l'amministrazione abbia esercitato lo ius variandi, ottenendo dall'appaltatore l'esecuzione di maggiori lavori, entro il limite del quinto dell`importo contrattuale, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale.

Ma tale deduzione sarebbe errata poiché la disciplina di cui al citato articolo 10 del capitolato generale d'appalto è riferita esclusivamente i limiti dello ius variandi del committente e nulla ha a che vedere con la cumulabilità di più varianti, la cui esigenza si manifesti in momenti successivi e per motivazioni diverse.

A titolo esemplificativo è possibile che ad una prima perizia di variante e suppletiva redatta, ad esempio, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a) “per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari” nei limiti del quinto dell'importo dell'appalto e quindi con gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario è possibile fare seguire una seconda perizia di variante redatta per motivazioni diverse e comunque rientranti tra quelle di cui all'articolo 25 della legge n. 109/1994.

Se in questa seconda perizia vengono rispettati i limiti previsti dal citato articolo 10, comma 2 dl Capitolato generale d'appalto (riferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del DM 145/2000, all'importo del nuovo contratto di cui alla prima variante) l'impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori sempre con gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario mentre per i lavori eccedenti il limite previsto al citato articolo 10 l'impresa deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali condizioni.
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