REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Ritorniamo sul Codice unico degli appalti in riferimento al Regolamento ed ai Capitolati. Dalla lettura combinata dell’articolo 5 (Regolamento e Capitolati)...

29/03/2006
Ritorniamo sul Codice unico degli appalti in riferimento al Regolamento ed ai Capitolati.
Dalla lettura combinata dell’articolo 5 (Regolamento e Capitolati), dell’articolo 196 e dell’articolo 253 (Norme transitorie) del nuovo Codice degli appalti si comprende che il Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999 ed il Capitolato di cui al D.M. n. 145/2000 dovrebbero essere messi in pensione e si tratta di una pensione anticipata visto che il precedente capitolato generale n. 1063/1962 era stato tenuto in vita per quasi quarant’anni.

Ma vediamo di precisare alcuni aspetti.
Il Regolamento deve essere riscritto in alcune parti per adattarlo:
  • alle modifiche introdotte dal nuovo Codice degli appalti;
  • per estenderlo anche a servizi e forniture, nonché ai settori esclusi;
  • per inserire all’interno dello stesso le norme relative ai requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici previsti nella vecchia normativa all’interno del DP.R. n. 34/2000.
Comunque, la struttura di base dello stesso sarà identica a quella del precedente Regolamento e detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del codice, in riferimento a:
  1. programmazione dei lavori pubblici;
  2. rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
  3. competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
  4. progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
  5. forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
  6. modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l’Osservatorio;
  7. requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
  8. procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
  9. direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
  10. procedure di esame delle proposte di variante;
  11. ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
  12. quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente;
  13. norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;
  14. modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
  15. tenuta dei documenti contabili;
  16. modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
  17. collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.
Il nuovo Regolamento dovrebbe essere operante dopo circa 18 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice in quando la sua emanazione è prevista entro un anno dall’entrata in vigore del Codice stesso mentre entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Vale la pena, però, ricordando l’articolo 196 del nuovo Codice, precisare che per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento continuano ad applicarsi il precedente Regolamento di cui al DPR n. 554/1999, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al nuovo codice, dovranno essere contenute nel nuovo Regolamento, ovviamente nei limiti di compatibilità con il codice.

Relativamente, poi, al Capitolato generale d’appalto né nell’articolo 5 né nell’articolo 253 viene stabilito il termine entro cui lo stesso deve essere emanato mentre viene precisato che fino all’adozione del nuovo Capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.
Dalla lettura combinata dell’articolo 5 comma 8 e dell’articolo 253, comma 3 sembra che il Capitolato generale in atto in vigore (D.M. 145/2000) o quello nuovo che dovrà essere definito con successivo decreto ministeriale potranno essere applicati soltanto se espressamente richiamati nei bandi.
Le stazioni appaltanti possono, poi, adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del nuovo codice unico e del nuovo Regolamento precisando che i capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto.

Per quanto concerne gli appalti nel settore della Difesa, così come disposto dall’articolo 196 del nuovo codice unico entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo codice sarà adottato apposito regolamento in armonia con il codice, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare e per la disciplina attuativa dei contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (articolo 17 del nuovo codice).
Il regolamento disciplinerà, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all’estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
Il regolamento entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione e fino alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti (D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170), nei limiti di compatibilità con il nuovo codice.
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