CHIARIMENTI MINISTERIALI

L’agenzia delle entrate con la circolare 11/E del 3 aprile ha fornito chiarimenti sulla decorrenza dell’aumento dell’imposta di bollo e degli importi fissi d...

18/04/2006
L’agenzia delle entrate con la circolare 11/E del 3 aprile ha fornito chiarimenti sulla decorrenza dell’aumento dell’imposta di bollo e degli importi fissi dell’imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale.

Imposta di bollo
Con il Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze 24 maggio 2005 sono stati aggiornati gli importi fissi, con effetto dal 1° giugno 2005 in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 300, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) e sono state introdotte, quindi, alcune modifiche che assumono particolare interesse per o professionisti e le imprese del settore edile.
Con l’articolo 1 del citato DM 24 maggio 2005 ha, è stato previsto, tra l’altro:
  • l’aumento dell’importo dell’imposta in misura fissa da 11 euro a 14,62 euro;
  • l’aumento del valore dell’imposta stabilito dall’articolo 28 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, per quanto riguarda i disegni, modelli, calcoli etc, da 0,31 euro a 0,52 euro.
Tali aumenti, decorrono dall’1 giugno 2005 ed interessano direttamente gli atti e i contratti relativi ad appalti di opere pubbliche.
Riteniamo, pertanto, utile fornire uno schema riepilogativo delle diverse misure dell’imposta di bollo applicabili agli stessi, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti al riguardo dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.97/E del 27 marzo 2002.

Atti soggetti a bollo sin dall’origine nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio (1)
(Art.2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972)
  • capitolato generale (solo se allegato al contratto. In genere, trattandosi di un atto normativo non viene allegato al contratto e, quindi, non deve essere bollato.);
  • capitolato speciale;
  • elenco dei prezzi unitari;
  • cronoprogramma;
  • processo verbale di consegna;
  • verbale di sospensione e di ripresa lavori;
  • certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
  • determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
  • verbale di constatazione delle misure;
  • certificato di collaudo;
  • certificato di regolare esecuzione.
Atti soggetti a bollo in caso d’uso(2) nella misura di  Euro 0,52 per ogni foglio * o esemplare
(Art.28, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
elaborati grafici progettuali;
piani di sicurezza, previsti dall’art.31 della legge n. 109/1994;
disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.

Atti soggetti a bollo in caso d’uso(2) nella misura di  Euro 14,62 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione
(Art.32, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
  • giornale dei lavori;
  • libretto delle misure;
  • lista settimanale;
  • registro di contabilità;
  • sommario del registro di contabilità;
  • stato di avanzamento;
  • certificato per il pagamento di rate;
  • conto finale dei lavori e relativa relazione.
(1) Il foglio si intende composto da quattro facciate (art.5, D.P.R. 642/1972)
(2)Si ha "caso d’uso" quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio per la registrazione (art.2, D.P.R. 642/1972)

La circolare 11/E del 3 aprile, conferma che la modifica normativa ha efficacia:
  • quando l’imposta è dovuta sin dall’origine, per tutti gli atti posti in essere a partire dal 1° giugno 2005;
  • quando l’imposta è dovuta in caso d’uso, la modifica ha effetto qualora l’ "uso" (ossia la presentazione degli atti per la registrazione)  si verifica a partire dal 1° giugno 2005, indipendentemente dalla data in cui gli atto stessi sono formati.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005, sono state fornite le specifiche tecniche per le nuove modalita` di pagamento dell’imposta tramite l’utilizzo di appostiti contrassegni, in sostituzione delle marche da bollo, così come previsto dall’art. 3, comma 1, numero 3-bis, del D.P.R. 642/1972 (introdotto dall’art.1-bis, comma 10, del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni dalla legge 191/2004).
Si tratta di contrassegni autoadesivi (etichette) stampati dai rivenditori autorizzati, tramite apposite emettitrici e rilasciati istantaneamente, qualsiasi sia il valore richiesto.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che:
  • si può omettere l’annullamento del contrassegno (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972), poiché lo stesso contiene già l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione, salve però le ipotesi in cui l’annullamento è da ritenersi obbligatorio in quanto la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l’adempimento (come dispone, ad esempio l’articolo 6 della tariffa per le cambiali);
  • i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione, nel rispetto dell’articolo 11 del predetto D.P.R. che dispone "Per gli atti soggetti a bollo fin dall`origine l`applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione". Non si configura, pertanto, alcun limite temporale all`utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi;
  • deve ammettersi la possibilità di richiedere l’emissione di contrassegni di qualsiasi importo. Gli stessi contrassegni possono essere utilizzati anche ad integrazione delle marche da bollo tradizionali.
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