GARANZIE DEI PROGETTISTI

Nessuna novità nel nuovo Codice per quanto concerne le garanzie dei progettisti. Nel comma 1 dell'articolo 111 viene riproposto il comma 5 dell'articolo 30 ...

19/04/2006
Nessuna novità nel nuovo Codice per quanto concerne le garanzie dei progettisti.
Nel comma 1 dell'articolo 111 viene riproposto il comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109/1994 senza sostanziali variazioni.
Il comma 2, sempre dell'articolo 111 si riferisce, invece, alla disciplina delle garanzie che devono effettuare i progettisti nel caso di servizi o forniture.

Con l'occasione ricordiamo che, come già esposto in una news del giorno 13 aprile scorso, risulta quasi impossibile stipulare una polizza se si lavora come progettisti all'interno della pubblica amministrazione ed, infatti, soltanto una tra le tante compagnie di assicurazione offre tale possibilità.
Si tratta dei Lloyd's tramite AEC Broker che offrono una polizza specificatamente indirizzata agli ingegneri dipendenti della pubblica amministrazione che svolgano attività di progettazione per l'ente di appartenenza.

Vale la pena precisare che nel caso di un dipendente pubblico incaricato della progettazione si integrano sia la responsabilità civile (articolo 2043 del Codice civile) con la responsabilità amministrativa propria dei dipendenti pubblici per i danni arrecati all'amministrazione pubblica.
E' proprio questa doppia responsabilità civile ed amministrativa del progettista interno all'amministrazione a creare alcuni problemi nel definire l'oggetto della polizza, prevista anche all'articolo 106 del Regolamento di cui al DPR n. 554/1999.

Ricordiamo, poi, che con Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 sono stati definiti gli schemi delle polizze conformemente a quanto richiesto dalla legge, stabilendo anche i requisiti particolarmente rigidi e difficilmente conciliabili con la realtà operativa dei lavori pubblici.
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