MODIFICHE AL DLGS 42/2004 (CODICE URBANI)

Sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 recante "Di...

03/05/2006
Sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 è stato pubblicato il Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio".
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell’art. 10, comma 4, della Legge n. 137/2002 che delegava il Governo ad apportare modifiche al Codice dei beni culturali entro due anni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 1° maggio 2006.

Valorizzazione dei beni paesaggistici
Si stabilisce espressamente che la funzione di valorizzazione dei beni paesaggistici comprende anche il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree vincolati che risultano compromessi o degradati, nonchè la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati.

Procedimento di vincolo paesaggistico
Al fine di determinare meglio i termini, coordinare e chiarire alcune disposizioni, viene riscritto il procedimento amministrativo regionale che porta alla imposizione del vincolo paesaggistico, che può essere così riassunto:
  • presentazione all’apposita Commissione regionale di una richiesta di valutazione dell`interesse paesaggistico dell’immobile da parte del direttore regionale, regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati;
  • la Commissione regionale entro il termine di 60 giorni dalla richiesta formula la proposta di vincolo;
  • pubblicazione della proposta di vincolo sull’albo pretorio per 90 giorni e deposito presso gli uffici dei comuni interessati;
  • presentazione alla regione di osservazioni e documenti da parte dei soggetti pubblici e privati interessati entro 30 giorni successivi alla fine della pubblicazione;
  • emanazione da parte della Regione del provvedimento di imposizione del vincolo entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni;
  • pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione, notifica al proprietario qualora riguardi singoli immobili di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) e trascrizione nei registri immobiliari a cura della regione.
Pianificazione paesaggistica
Senza alterare il principio per cui il piano paesaggistico ha ad oggetto l’intero territorio regionale ma detta prescrizioni conformative solo per le aree e gli immobili vincolati, si specifica che fra gli obiettivi del piano vi devono essere:
  • il mantenimento delle caratteristiche e degli elementi costitutivi dei beni vincolati, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi;
  • l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con il valore paesaggistico della zona e con il principio del minor consumo del territorio;
  • il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree che risultano compromessi o degradati;
  • l’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione al principio dello sviluppo sostenibile.
Autorizzazione in sanatoria per gli abusi minori
Di notevole importanza è la nuova procedura di sanatoria per l’autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione che può essere attivata, con il pagamento di una sanzione pecuniaria:
  1. per i lavori che non hanno creato nuove superfici o volumi utili;
  2. per l’utilizzazione di materiali diversi da quelli autorizzati;
  3. per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per le tipologie precedentemente indicate il proprietario o il possessore o detentore dell’immobile potrà richiedere di accertare la loro compatibilità paesaggistica e l’autorità competente dovrà decidere entro centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza che avrà novanta giorni di tempo per esprimersi.

Se il responso è positivo, il trasgressore deve pagare una somma "equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione".
Se, invece, la domanda viene respinta scatta l’obbligo di "rimissione in pristino a proprie spese".

Condono ambientale
Il nuovo comma 3 ter dell’art. 182 disciplina ulteriormente la sanatoria straordinaria. In particolare, viene chiarito che:
  • le domande presentate entro il 31 gennaio 2005, se accolte, permetteranno di estinguere sia il reato penale che l’illecito amministrativo;
  • il parere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio che la soprintendenza deve rilasciare all’amministrazione è vincolante e quindi non può essere disatteso;
  • il procedimento deve essere comunque concluso con provvedimento espresso motivato, sebbene continui a non essere indicato un termine finale;
  • resta ferma la quantificazione della sanzione pecuniaria prevista dalla Legge 308/2004, determinata previa perizia di stima, equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, a cui peraltro deve aggiungersi una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall`amministrazione tra un minimo di Euro 3.000 e un massimo di Euro 50.000.
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