LEGGE REGIONALE SULL'AMBIENTE

La Regione Toscana in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha pubblicato ...

20/06/2006
La Regione Toscana in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha pubblicato la Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

I 29 articoli della Legge hanno come oggetto la tutela delle acque attraverso disposizioni relative:
  • alla attribuzione delle competenze ed alla definizione delle procedure autorizzative;
  • alle varie tipologie delle acque (meteoriche, di lavaggio, di restituzione, di miniera, reflue, per uso utilizzazione agronomica);
  • agli allacciamenti e agli scaricatori di piena nelle pubbliche fognature;
  • al coordinamento degli strumenti di pianificazione;
  • alla qualità ambientale ed ai limiti di emissione.
A tal scopo vengono così definite le tipologie:
  • delle acque meteoriche dilavanti (AMD), contaminate o non (AMDC/AMDNC) e di prima pioggia (AMDPP), in modo molto dettagliato;
  • le acque reflue domestiche, industriali e urbane, classificando le prime quelle proveniente da "insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" senza ulteriori indicazione di limiti di "abitante equivalente";
  • degli ambiti, quali agglomerati, insediamenti, stabilimenti e aree pubbliche (strade, piazzali, ecc.);
  • delle fognature (mista, pubblica e separata), dei componenti e degli impianti di depurazione.
Destinatari della Legge non sono solo i privati o le attività produttive, ma anche tutti gli operatori pubblici interessati al fine di regimentare il patrimonio "acqua" per le molteplici usi e destinazioni.

Sovrintendono con specifiche mansioni previste dalla Legge i seguenti Enti territoriali:
- Comune;
- Provincia;
- AATO (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato);
- Gestori.

L'entrata in vigore della Legge abroga da subito alcune norme pregresse in materia, quali:
  • la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature);
  • la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).
Prevedendone comunque una parziale validità "per quanto conforme" in attesa della pubblicazione dell'apposito regolamento previsto dall'articolo 13 della Legge entro 180 giorni.

Infatti la Legge pur già strutturata come strumento operativo, demanda ulteriormente al futuro regolamento le modalità di dettaglio per i vari operatori e della relativa tempistica di attuazione.

Le fasi di attuazione sono comunque già normate in modo articolato con scadenze a 180, trecento, trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento, nonché cicli di 4 e 8 anni per la messa a regime di tutti i dispositivi tecnici ed organizzativi necessari per la tutela delle acque.



a cura di Davide Crovetti
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