SERVIZIO ON-LINE AGENZIA DEL TERRITORIO

L'Agenzia del Territorio ha promosso un nuovo servizio on-line dedicato alla possibilità di correzione dei dati catastali e sta conducendo un sondaggio via p...

21/07/2006
L'Agenzia del Territorio ha promosso un nuovo servizio on-line dedicato alla possibilità di correzione dei dati catastali e sta conducendo un sondaggio via posta elettronica con un messaggio proveniente dall'indirizzo tnsonline.italy@tns-global.com per verificare il livello di soddisfazione degli utenti a riguardo del servizio offerto.
Tornando al servizio, quindi, è possibile risolvere le incongruenze riscontrate nella situazione catastale dei propri immobili: via web, infatti, si può richiedere la rettifica dei dati catastali compilando una scheda in cui verranno indicati il nome e cognome del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica, l'errore riscontrato e la modifica richiesta.
La segnalazione viene poi analizzata dal contact center che provvede alla risposta inviando, automaticamente un messaggio di avvenuta ricezione e con l'assegnazione di un numero identificativo della pratica per eventuali comunicazioni.

Gli errori che possono essere comunicati riguardano, per quanto concerne l'intestatario, nome o cognome, codice fiscale, luogo di nascita, diritti e quota di possesso oppure, per quanto concerne l'immobile, l'indirizzo, l'ubicazione, o errori materiali nella consistenza.

Per avviare la richiesta bisogna essere provvisti dell'identificativo catastale dell'immobile e degli estremi dell'atto notarile di acquisto o della dichiarazione di successione o, ancora, della denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione.
Si può, infine, richiedere l'identificativo catastale definitivo per quegli immobili che ne sono sprovvisti o che, pur a seguito di accatastamento, risultano, invece, assenti dalla banca dati.
Per inoltrare questo tipo di richiesta è però necessario che si sia in possesso dell'identificativo catastale provvisorio (nel caso in cui si richieda l'assegnazione dell'identificativo definitivo) e della domanda di accatastamento.
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