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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006 è stato il Decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 recante: “Applicazione della parte aeronautic...

28/07/2006
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006 è stato il Decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 recante: “Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni”.
Il decreto ministeriale stabilisce le competenze ed i criteri per la determinazione dei vincoli alle proprietà private limitrofe agli aeroporti militari e alle installazioni militari adibite al decollo e all`atterraggio di aeromobili.
Il Decreto è stato predisposto in attuazione dell'art. 707, ultimo comma del Codice della navigazione, oggetto di ampia revisione da parte del D.Lgs. n. 96/2005 (e poi dal D.Lgs. 151/2006) per adeguarlo alle normative comunitarie ed internazionali in materia di aviazione civile e gestione degli aeroporti.

L'art. 707 del Codice della navigazione pone in via generale in capo all'ENAC la competenza alla individuazione delle zone di rispetto intorno agli aeroporti e dei relativi vincoli, mentre per gli aeroporti militari (elencati nell'Allegato 1) tale competenza è, invece, attribuita al Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio (art. 3 D.M. 20 aprile 2006).

Il D.M. 20 aprile 2006 per determinare le aree limitrofe al perimetro aeroportuale soggette a vincoli all'edificazione ha adottato un criterio misto, recependo in parte le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 96/2005 (criterio del rispetto delle sole superfici di decollo e di atterraggio, calcolate secondo le caratteristiche specifiche del singolo aeroporto come, ad esempio, la lunghezza piste), in parte mantenendo alcuni riferimenti del vecchio testo del Codice della navigazione (vincolo di inedificabilità assoluta nei 300 metri dal perimetro aeroportuale e di inedificabilità relativa superati i 300 metri fino ad un massimo di 3 km oltre i quali cessava qualsiasi vincolo).

In riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 5 del D.M. 20/4/2006, nelle direzioni di decollo e di atterraggio è prevista una fascia di inedificabilità assoluta entro i 300 metri dal perimetro aeroportuale all'interno di un'area a forma trapezoidale rappresentante il prolungamento della pista e successivamente una inedificabilità relativa fino ad una distanza massima di 15 km, superata la quale, ai sensi dell'articolo 2, commi 2-4 ed allegati 2 e 3, cessa ogni limitazione.

Nelle aree diverse da quelle relative alle direzioni di decollo e atterraggio, sono previsti vincoli di inedificabilità relativa che si riducono con l'aumentare della distanza dal perimetro aeroportuale e cessano superati i 7,5 km.

Su parere favorevole dell'aeronautica militare, così come previsto all'articolo 2, comma 6 del D.M. 20 aprile 2006, il Ministero della difesa, così come l'ENAC, può imporre limitazioni meno restrittive (ad esempio, in relazione all`altezza delle costruzioni) rispetto a quelle derivanti dall'osservanza dei criteri sopra descritti, fatte comunque salve quelle stabilite dalla normativa tecnica internazionale.

Così come previsto, poi, all'articolo 2, comma 7 del D.M. 20/4/2006, restano fermi i vincoli alla proprietà privata imposti precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 96/2005 e cioè il 21 ottobre 2005.
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