LIBERALIZZAZIONE TARIFFE PROFESSIONALI

Mentre siamo in attesa che venga covertito in legge il decreto-legge n. 173 del 12 maggio 2006 che con l'articolo 1-octies ha modificato in alcune parti il D...

11/07/2006
Mentre siamo in attesa che venga covertito in legge il decreto-legge n. 173 del 12 maggio 2006 che con l'articolo 1-octies ha modificato in alcune parti il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e che ha postergato all'1 febbraio 2007 l'operatività di alcuni profili del Codice stesso tra i quali:
  • Appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e 3);
  • Dialogo competitivo (art. 58);
  • Divieto di sub-appalto per l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (art. 49);
  • Accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
  • Ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
  • Centrali di committenza (art. 33),
con l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante: " Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio, sono state liberalizzate le tariffe professionali e,quindi, con l'abolizione dei minimi tariffari sarà più complicato valutare le offerte economiche nelle gare di progettazione.

In considerazione, quindi dell'articolo 2 del citato decreto-legge dovrà essere riconsiderato l'articolo 92 del Codice degli appalti dalla titolazione "Corrispettivi e incentivi per la progettazione" e nello stesso articolo deve intendersi abrogato il comma 2, secondo e terzo periodo che recita "I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo" ed il comma 4 che recita " 4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo."

E' lecito, quindi, chiedersi in base a quale tariffa potranno essere determinati i corrispettivi delle gare di progettazione.
Ovviamente se il decreto legge sarà convertito in legge nella versione attuale, dovremmo ritenere abrogato anche il comma 7 dell'articolo 164 del Codice stesso che recita: " 7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.".

Nelle more che il decreto-legge sia trasformato in legge dello Stato, non si placa la protesta degli Ordini professionali che da qualche giorno hanno dato il via libera a riunioni straordinarie per analizzare il decreto-legge stesso.
Raffaele Sirica Presidente del Consiglio nazionale degli Architetti (CNAPPC) e del Comitato Unitario delle professioni (CUP) dopo la riunione del CUP ha presieduto venerdì 7 luglio scorso la riunione dei 103 presidenti provinciali ed al termine della stessa è arrivata una sola conclusione e precisamente quella di riformulare il decreto-legge 223 dopo " una concertazione che porti a raggiungere un obiettivo che possa tutelare gli interessi del paese, dei lavoratori, anche professionisti e garantendo soprattutto gli interessi dei cittadini fruitori dei nostri servizi".


A cura di Paolo Oreto
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