COMUNICATO ALLE SOA

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il comunicato n. 47 dell’8 agosto scorso, ha reso noto: A) Modalità di ...

10/08/2006
L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il comunicato n. 47 dell’8 agosto scorso, ha reso noto:
  • A) Modalità di valutazione dei canoni di noleggio e locazione finanziaria – art. 18, comma 8, del DPR 34/2000;
  • B) Gestione degli archivi delle Soa e modalità di accesso;
  • C) Cessioni azionarie all’interno della compagine SOA e termini di conclusione del procedimento.
Relativamente al punto A), l’Autorità, dopo un’articolata premessa, precisa che e base della valutazione del possesso del requisito di cui all’art. 18, comma 8, del DPR 34/2000 deve prendersi a riferimento sia per gli ammortamenti (dedotti dai documenti fiscali depositati) sia per i canoni di noleggio e di locazione finanziaria il medesimo periodo temporale ovvero i cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, per i quali la documentazione fiscale sia già depositata.

In riferimento, poi, alla gestione degli archivi ed alle modalità di accesso, l’Autorità ha sottoposto le questioni al Ministero della Giustizia al fine di dirimerle.
Il Ministero ha ritenuto che la riconosciuta natura pubblica dell’attività esercitata dalle Soa riconduce alle regole di riferimento vigenti nella Pubblica Amministrazione. sia per la gestione dei suddetti archivi che per l’accesso agli stessi.
In tal senso, la gestione degli atti d’archivio è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche.
Similmente si applica l’art. 391-quater del c.p. che consente ai difensori di chiedere alla Pubblica Amministrazione documenti ed estrarne copia.
Tali le indicazioni in materia di qualificazione delle imprese al fine di garantire uniformità di comportamento delle SOA e parità di trattamento agli operatori del mercato.

Per ultimo, in riferimento alle cessioni azionarie all’interno della compagine SOA, l’Autorità ha precisato che al fine di ovviare ad un comportamento che produce una incertezza sia sullo stato del procedimento, sia sulla composizione azionaria delle SOA, ha reso noto che il nulla osta di cui all’art.8 del d.p.r.n.34/2000, si considera decaduto se le SOA, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del suddetto nulla osta, non trasmettano copia del libro soci aggiornato, ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante di iscrizione nel libro soci dell’avvenuta cessione di azioni.
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