VARIAZIONE DEL TASSO DI RIFERIMENTO

Successivamente all’ultimo provvedimento della Banca Centrale Europea che ha variato il tasso di riferimento, con decorrenza dal 9 agosto 2006, al 3% l’Istit...

05/09/2006
Successivamente all’ultimo provvedimento della Banca Centrale Europea che ha variato il tasso di riferimento, con decorrenza dal 9 agosto 2006, al 3% l’Istituto della Previdenza sociale (INPS) con la circolare n. 94/06 ha reso noto che, in virtù del suddetto provvedimento, l’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti percentuale ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella Legge n. 402/96 è pari al 9% a decorrere dalla data sopra indicata.

Tale modifica, ancora una volta, produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.
L’interesse di dilazione, da calcolarsi sulla base del nuovo tasso del 9%, viene applicato alle rateazioni concesse dal 9 agosto 2006.
Nei casi di autorizzazione, poi, al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2006.

Con l’occasione, ricordiamo che le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  • per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1°ottobre 2000, è pari all’8,50% annuo ai sensi della legge n. 388/2000, art. 116, comma 8 lettere a) e b) secondo periodo;
  • per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso e` pari al 30% annuo;
  • per le inadempienze previste dal comma 10, art. 116 della Legge 388/00, con decorrenza 9 agosto 2006, la sanzione civile e` pari all`8,50% annuo;
  • per le procedure concorsuali il riferimento al ``prime-rate``, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (3%).
La circolare, infine, ricorda che l’importo dalla sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che è quello degli interessi legali.
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