TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E LAVORATORI IN NERO

Con l’articolo 36-bis, commi 3 e 4 del testo modificato dalla legge di conversione n. 248/2006 viene stabilito che nei cantieri edili i datori di lavoro dall...

07/09/2006
Con l’articolo 36-bis, commi 3 e 4 del testo modificato dalla legge di conversione n. 248/2006 viene stabilito che nei cantieri edili i datori di lavoro dall’1 ottobre 2006 dovranno munire il personale occupato di un’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro e che nel caso di datori di lavoro con meno di dieci dipendenti gli stessi possano assolvere all’obbligo appena descritto mediante annotazione su un apposito registro di cantiere degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Con l’articolo 36-bis, comma 6, inserito, poi, in sede di conversione del decreto-legge n. 223/2006, viene stabilito, anche, che dal 12 agosto, in caso di instaurazione di rapporto di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono obbligati ad effettuare la comunicazione il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, per mezzo di documentazione avente data certa.
Sino a quando, quindi, con decreto interministeriale non sarà emanato il modello unificato, dal 12 agosto le imprese edili dovranno anticipare la comunicazione al Centro per l’impiego al giorno precedente quello d’instaurazione del rapporto di lavoro inviandola alla sezione circoscrizionale per l’impiego; la comunicazione che deve avere data certa e che quindi deve essere inviata con il servizio postale raccomandato, deve contenere il nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica, il trattamento economico e normativo.

Ma vediamo le sanzioni. Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, vengono dati più poteri al personale ispettivo che opera presso le direzioni del lavoro e, pertanto, gli ispettori potranno, discrezionalmente, sospendere l’attività dei cantieri in presenza di rilevanti violazioni normative nei seguenti due casi:
  • accertamento di impiego di lavoratori in “nero” in misura pari o superiore al 20% della forza lavoro operante in cantiere;
  • accertamento di reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali disciplinati dagli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003.
Oltre alla sospensione dell’attività dei cantieri, in caso di violazioni accertate dopo il 12 agosto, sono previste nella legge di conversione (art. 36-bis, comma 7) anche sanzioni amministrative nella misura variabile da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare con una maggiorazione di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettuata precisando che alla irrogazione della sanzione amministrativa provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e che non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Per ultimo novità anche nel campo degli sgravi contributivi per il settore edile, legati sempre al Decreto Bersani .
Il Decreto legge n. 223/2006, cosiddetto “Decreto Bersani” convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006 pubblicata sul supplemento ordinario n. 183 della Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, interviene sugli sgravi contributivi con l’articolo 36-bis e precisamente con il comma 8.

E’ divenuta operativa, dunque, la disposizione inerente i soggetti beneficiari degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 341/95 (11,50%).
Il disposto dell’art. 36 bis - comma 8 - della legge in oggetto stabilisce, infatti, che tali agevolazioni trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio anche da parte delle Casse Edili e, pertanto, del documento unico di regolarità contributiva.

Tali benefici non sono, invece, riconosciuti a quei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e di salute sul lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata