PRINCIPI COMUNITARI E NAZIONALI.

Gli Appalti sotto soglia In prima battuta occorre chiarire il significato e gli effetti del concetto di soglia comunitaria nell’affidamento degli appalti pu...

29/09/2006
Gli Appalti sotto soglia
In prima battuta occorre chiarire il significato e gli effetti del concetto di soglia comunitaria nell’affidamento degli appalti pubblici. Nell’ambito del diritto comunitario degli appalti pubblici, le soglie sono un meccanismo empirico di individuazione della cosiddetta “rilevanza comunitaria”. Una procedura di appalto pubblico è considerata meritevole di interesse comunitario se il suo importo è superiore a determinate soglie di valore. Il superamento di tali soglie consente l’applicazione delle direttive europee sugli appalti pubblici e, conseguentemente, l’applicazione della normativa nazionale di recepimento delle stesse. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (il “Codice degli appalti”) si è provveduto a rivedere le soglie di rilevanza comunitaria stabilendo i seguenti importi:
  • euro 137.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle Amministrazioni Centrali;
  • euro 211.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse dalla Amministrazioni Centrali nonché per gli appalti stipulati da qualsivoglia stazione appaltanti in relazione a specifici servizi indicati negli allegati al codice degli appalti(1);
  • euro 5.278.000 per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Gli appalti pubblici di importo inferiore a quelli su elencati, ovvero gli appalti cd. sotto soglia, non rientrano nel campo di applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti, né del Codice degli appalti in relazione alle norme che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Ciò detto, le procedure di affidamento degli appalti sotto soglia sono state oggetto di divergenze interpretative.

La sentenza del TAR Lazio n. 7375 del 23 agosto 2006
Un recente contributo di sicuro interesse al fine della individuazione dei principi applicabili alle procedure di affidamento degli appalti sotto soglia è la pronuncia del Tar Lazio n. 7375 del 23 agosto 2006. Tale sentenza prende spunto da un ricorso esperito contro l’affidamento diretto di un appalto di servizi per un valore pari ad euro 33.000. Nella sentenza il Tar Lazio ha stabilito che il rispetto delle regole di evidenza pubblica, ivi compresa l’adeguata pubblicizzazione della selezione, è un regola di tipo generale che prescinde dall’importo dell’appalto e deve essere seguita anche nel caso di appalti sotto soglia. La decisione adottata dal Tar Lazio è suffragata da due motivazioni giuridiche:
  • in base alla normativa nazionale in materia di contabilità pubblica, ogni attività contrattuale da parte della Pubblica Amministrazione – o soggetto a questa equiparato – deve essere espletata mediante il ricorso a procedure concorsuali aperte. L’affidamento a trattativa privata costituisce un’ipotesi eccezionale che deve essere adeguatamente motivata. Segnatamente il ricorso alla trattativa privata è possibile solo nei casi tassativamente elencati nella normativa nazionale in materia di contabilità pubblica(2). Al di fuori di queste ipotesi, l’affidamento a trattativa privata deve considerarsi illegittimo.
  • la giurisprudenza amministrativa ritiene che “anche quando un soggetto pubblico non è direttamente tenuto all’applicazione di una specifica disciplina per la scelta del contraente, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario (ritraibili principalmente dagli articoli 43 e 55 del Trattato CE), nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici impone all’amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercè l’utilizzo di procedure competitive selettive” (Cons. Stato, sez VI, 15 novembre 2005, n. 6368).

  • Conclusioni
    La recente sentenza del Tar Lazio costituisce un ulteriore e decisivo orientamento in tema di procedure di affidamento degli appalti sotto soglia. In particolare la sentenza del Tar Lazio, per gli appalti sotto soglia, fa discendere il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, oltre che dai principi di stampo comunitario – che hanno trovato una definitiva consacrazione nella recente Comunicazione interpretativa della Commissione Europea(3)– da argomentazioni che attengono alla normativa sulla contabilità pubblica, definendo, in tal modo, la questione anche in base ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.


    1 Segnatamente, in base all’art. 28, comma 1 lett. b2) del Codice degli appalti, “[…] i servizi della categoria b dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell’allegato II B”.

    2 in merito, l’art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 prevede che “Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; 2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi; 5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione; 6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento. Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso”.

    3 In G.U.U.E. n. 179/2 dell’1 agosto 2006.
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