REQUISITO DEL FATTURATO NEI SERVIZI DI INGEGNERIA

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la deliberazione n. 74 del 10 ottobre scorso diffusa martedì 28 novembr...

30/11/2006
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la deliberazione n. 74 del 10 ottobre scorso diffusa martedì 28 novembre è intervenuta su un problema sollevato dall’Associazione delle società di ingegneria (Oice) che aveva chiesto ad una stazione appaltante di modificare un bando di gara per violazione dell’articolo 66, comma 1, lettera a) del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Nel bando era stato previsto che i concorrenti dovevano documentare il possesso di un requisito di fatturato globale nel quinquennio ma riferito non a tutti i servizi di ingegneria e architettura, come prevede la norma del regolamento, ma esclusivamente ai servizi di direzione dei lavori.

La norma di cui all’articolo 66 del Regolamento stabilisce che il requisito del fatturato globale, dell’ultimo quinquennio debba essere relativo ai “servizi di cui all’articolo 50” sempre del Dpr e, quindi ai servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per un importo variabile da 3 a 6 volte l’importo a base d’asta.
Il problema era quindi quello di accertare se l’interpretazione restrittiva della stazione appaltante era corretta o se, invece, aveva ragione l’Oice nel ritenere che il bando non sia conforme alla legge.

L’Autorità, censurando l’operato della stazione appaltante, dà ragione all’Oice ed afferma che “il dato testuale reca con sé una interferenza univoca e non può che essere riferita alla totalità dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura espletati in precedenza”.
Ad avviso dell’Autorità è richiesto un “elemento di affidabilità di un concorrente che in tal modo dimostra di aver svolto adeguata attività nel campo dei servizi di ingegneria e architettura”.

Concluendo, quindi, nelle gare di servizi di ingegneria, il requisito del fatturato globale quinquennale non può essere limitato ad una singola tipologia di servizio che si deve appaltare e ciò perché “per le gare di importo superiore alla soglia comunitaria ciò costituirebbe un elemento di eccessiva restrizione della libera concorrenza”.

A cura di Paolo Oreto
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