SOA, PROMOTORI E SETTORE COMMERCIALE

L’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture detta “Ulteriori indicazioni in materia di attività promozionali all’esercizio dell’...

02/11/2006
L’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture detta “Ulteriori indicazioni in materia di attività promozionali all’esercizio dell’attività di attestazione” con la determinazione n. 5 del 25 ottobre scorso riallacciandosi, peraltro alla precedente determinazione n. 3 del 6 aprile 2006.

Nella determinazione vengono trattati tre punti e precisamente:
  • rapporto organico tra SOA e promotori;
  • rapporti tra i soggetti addetti al settore commerciale e gli altri dipendenti;
  • altri quesiti.
In merito al rapporto organico tra SOA e promotori, l’Autorità precisa che la determinazione n.3/2006 ha prescritto che l’attività promozionale possa essere svolta solo da soggetti legati da un “rapporto organico” agli organismi di attestazione, i quali ultimi saranno, pertanto, responsabili delle condotte illegittime poste in essere da tutti i soggetti inseriti nella propria organizzazione, al fine di garantire la legittimità della funzione pubblica di certificazione.
Sulla base di questi criteri di rigore, l’Autorità non condivide i molteplici tentativi di consentire l’attività promozionale anche a soggetti non formalmente inseriti nell’organizzazione degli organismi di attestazione e precisa che tutte le proposte tipologie contrattuali, anche se relative a lavoro c.d. “parasubordinato” e non propriamente autonomo ed anche qualora i contratti siano corredati da clausole con specifiche assunzioni di responsabilità o vincoli di esclusiva dei promotori nei confronti delle Soa, non sono in linea con la ratio della determinazione.

Per quanto concerne, poi, il rapporto organico tra SOA e promotori, l’Autorità precisa che i soggetti che svolgono attività promozionale potranno essere assunti anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed, altresì, con la modalità del part-time ed in particolare, per i dipendenti che svolgono attività promozionale a favore di una Soa deve ritenersi che lo svolgimento della medesima attività a beneficio di altre Soa sia in contrasto con i principi sopra ricordati.
Nella determinazione viene, peraltro precisato che le Soa devono comunicare all’Osservatorio i nominativi di tutti i soggetti che svolgono attività promozionale, anche di coloro già facenti parte dell’organico, perché siano inseriti nell’elenco dei promotori, che comporta l’attribuzione in via esclusiva della possibilità di svolgere questa attività.

Per ultimo l’Autorità nella determinazione n. 5/2006 precisa che:
  • poiché le Soa non sono state mai autorizzate a svolgere prestazioni di consulenza alle imprese, tale possibilità appare esclusa anche laddove i promotori siano inseriti nell’organico;
  • non è mai stato loro precluso di svolgere attività pubblicitaria, anche a mezzo stampa, nel rispetto della specifica normativa che ne tutela la veridicità e la correttezza e con qualunque strumento ritenuto idoneo, purchè posto in essere direttamente dall’organismo di attestazione, o per mezzo dei propri dipendenti.


A cura di Paolo Oreto
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