VIETATO RINNOVARE QUELLI SCADUTI

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 6462 del 31 ottobre scorso, interviene sul problema dei contratti precisando che non possono essere rinnovati i con...

16/11/2006
Il Consiglio di Stato con la decisione n. 6462 del 31 ottobre scorso, interviene sul problema dei contratti precisando che non possono essere rinnovati i contratti di appalto scaduti.
Il Consiglio di Stato, nella decisione, mette in evidenza che la normativa italiana aprirebbe la strada al rinnovo dei contratti di appalto, ma in evidente contrasto con la normativa comunitaria.
Questo divieto è stato previsto nel nostro ordinamento dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. legge comunitaria 2004).

La controversia riguarda la legittimità della determinazione con la quale un’Amministrazione aveva negato il rinnovo, alla scadenza, dei rapporti contrattuali instaurati con un appaltatore, sotto il peculiare profilo della possibilità, secondo l’ordinamento vigente e, in particolare, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, lett.f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di procedere al rinnovo di contratti d’appalto scaduti, anche dopo l’entrata in vigore della legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. legge comunitaria 2004) che, all’articolo 23, comma 1, ha espressamente soppresso l’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, a sua volta, ammetteva, a determinate condizioni, la possibilità di rinnovare i contratti delle pubbliche amministrazioni, entro i tre mesi prima della loro scadenza.

La modifica introdotta dall’articolo 23 della legge n. 62/2005 deve intendersi finalizzata, come si ricava dall’esame della relazione illustrativa e dalla collocazione sistematica della disposizione, all’archiviazione di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2003/2110) avente ad oggetto proprio la previsione normativa nazionale della facoltà di procedere al rinnovo espresso dei contratti delle pubbliche amministrazioni, ritenuta incompatibile con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi cristallizzati negli articoli 43 e 49 del Trattato CE e con la normativa europea in tema di tutela della concorrenza nell’affidamento degli appalti pubblici, e che, quindi, ogni esegesi della sua portata applicativa deve essere coerente con la ratio e con lo scopo della relativa innovazione, per come appena evidenziati.

Deve, quindi, osservarsi che all’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l’articolo 23 della legge n. 62/2005, deve assegnarsi una valenza generale ed una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici.

A cura di Paolo Oreto
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