APPLICABILITA’ AI LIBERI PROFESSIONISTI

Con una nota, datata 6 novembre 2006, indirizzata al Comitato Unitario Professioni, all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L., la Direzione Provinciale del lavoro di Mod...

17/11/2006
Con una nota, datata 6 novembre 2006, indirizzata al Comitato Unitario Professioni, all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L., la Direzione Provinciale del lavoro di Modena, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a firma del Direttore dott. Eufranio Massi, ha fatto chiarezza in merito all’applicazione del comma 3, art. 36-bis, della Legge n. 248/2006: “Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera”.

In particolare, tale circolare ha ricordato che l’obbligo della tessera di riconoscimento grava su tutte le imprese che svolgono, all’interno dei cantieri edili, le attività elencate nell’allegato I dell c.d. Direttiva cantieri /D.Lgs n. 494/1996). Tale obbligo grava, inoltre, anche sui lavoratori autonomi ivi operanti i quali devono provvedervi per proprio conto.
Per quanto riguarda i liberi professionisti (geometri, ingegneri, architetti, geologi, ecc.) regolarmente iscritti ad albi professionali, che non dipendono da un’impresa ma che, comunque, si trovano ad operare saltuariamente all’interno di un cantiere edile, si ritiene che, stante alle precisazioni fornite il 30/10/2006 dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, non sussista l’obbligo di essere dotati della tessera di riconoscimento in questione.

Come si legge nella nota, a maggior ragione si ritiene che non sussista alcun obbligo in tal senso per altre figure (agenti immobiliari, visitatori, proprietari) che possono incidentalmente trovarsi all’interno del cantiere e per le quali non è oggettivamente possibile ipotizzare l’occupazione all’interno del cantiere.
Per quanto concerne il ruolo del direttore dei lavori, non risulta possibile fornire aprioristicamente una risposta. Ciò in quanto va verificato in concreto che tipologia di lavoratore ricopre il ruolo in questione:
  • se si tratta di lavoratore autonomo o dipendente di un’impresa che svolge una delle attività previste, allora vi sarà l’obbligo di dotarlo della tessera di riconoscimento;
  • se, al contrario, il ruolo è ricoperto da un libero professionista non vi sarà alcun obbligo.
Nel dubbio si ritiene opportuno suggerire, comunque, di dotare tale figura del prescritto tesserino.

A cura di Gianluca Oreto
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