PROROGA IN VISTA

Importanti novità nel Consiglio dei Ministri di venerdì 22 Dicembre scorso che ha approvato lo schema di un decreto-legge cosiddetto “Milleproroghe” con cui ...

27/12/2006
Importanti novità nel Consiglio dei Ministri di venerdì 22 Dicembre scorso che ha approvato lo schema di un decreto-legge cosiddetto “Milleproroghe” con cui viene stabilito, tra l’altro, che sia prorogata la fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche relative alle costruzioni di cui al D.M. 14/09/2005.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005, muovendosi lungo il percorso già tracciato dall'OPCM 3274/2003, ha avviato una riforma culturale del vecchio modo di costruire in zona sismica.

Per la prima volta nella storia, le strutture non vengono ritenute affidabili per un tempo indeterminato ma, viceversa, per un tempo di vita utile.
La nuova normativa introdotta dal Decreto Ministeriale, tranne che per casi particolari, punta, - essenzialmente - al metodo di calcolo agli stati limite, dettando una serie di regole che devono essere rispettate per evidenziare al meglio azioni, deformazioni e prestazioni della struttura calcolata.

La proroga comporta, quindi, uno slittamento del termine dal 22 aprile 2007 al 31 dicembre 2007.
Inizialmente, con l’articolo 5, comma 2-bis del decreto-legge n. 136/2004, convertito nella legge n. 186/2004 come introdotto dall’articolo 14-undevicies del decreto-legge n. 115/2005 convertito nella legge n. 168/2005, era previsto che per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della legge (il decreto ministeriale 14 settembre 2005) vi fosse la possibilità di applicare, in alternativa o le nuove norme regolamentari o quelle precedenti in materia di costruzioni in zona sismica e idraulica precedente (la legge 1086/71 e legge 64/74). Il termine della fase sperimentale sarebbe scaduto il 22 aprile 2007.

Il governo ha deciso, quindi, anche in relazione alle diverse gravi difficoltà interpretative e applicative del decreto ministeriale 14 settembre 2005 (regolamento attuativo della norma di legge), di procedere a una approfondita revisione dell’articolato per rendere il decreto maggiormente affidabile nella pratica applicativa.
Per altro con l’articolo 2 del D.M. 14/9/2205 è stata istituita una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa, che potrà procedere - nel periodo transitorio - alla prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche.

Ma già alcuni importanti segnali erano giunti nei mesi precedenti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che in uno studio di 160 pagine, pubblicato nel mese di aprile scorso, demolisce le norme tecniche etichettandole come prescrittive e non rispettose delle esigenze di armonizzazione esistenti nel campo dell’edilizia a livello europeo; il CNI aveva individuato nel decreto alcune contraddizioni ed aveva rilevato come le norme tecniche, pur definendosi “prestazionali” (paragrafi 2.3 e 5.7.1.1.), fissano “oltre agli obiettivi generali della sicurezza, anche i metodi di calcolo necessari per il conseguimento di tali obiettivi.
Secondo il CNI, non essendo chiara “l’effettiva portata giuridica”, i metodi di calcolo contenuti nel decreto acquistano “valore obbligatorio implicito”.
Il CNI, di fatto, chiedeva la verifica della “effettiva capacità di affrancamento dei singoli progettisti dai metodi indicati nel decreto” adottando un provvedimento di rango superiore dove vengano elencate una volta per tutte le norme cogenti.

Non si era fatta attendere la risposta del Prof. Remo Calzona presidente della Commissione di monitoraggio che aveva precisato: “Il testo è assolutamente prestazionale, vincolante solo per quel che riguarda gli obiettivi, chi sostiene il contrario o non ha letto il provvedimento o è mosso da interessi di cortile; i grandi operatori sono tutti a favore delle norme tecniche, che sono state elogiate dalla Commissione UE e additate come esempio per tutti gli stati membri, proprio per la loro semplicità e capacità d’innovazione”.

Sino al 31 dicembre 2007 potranno essere ancora utilizzate le norme di cui alle precedenti leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 ed i DD.MM. 9/1/1996 e 14/2/1992 per quanto concerne il metodo delle tensioni ammissibili.

A cura di Paolo Oreto
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