CAMBIA LA MISURA DEL CONTRIBUTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale 31/10/2006 recante: “Determinazione della misura del contribu...

25/01/2007
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale 31/10/2006 recante: “Determinazione della misura del contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, da destinare al fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 122 del 2005”.

Il provvedimento, determina nella misura del 5 per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione il contributo obbligatorio da corrispondere al fondo istituito dall’art. 17 e seguenti del decreto legislativo n. 122/2005 da parte dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dall’art. 2 del citato decreto legislativo. In precedenza il contributo, era stato definito dall’articolo 17 decreto legislativo stesso nella misura pari al 4 per mille.

Il fondo di solidarietà definito con l’art. 12 del D.Lgs. n. 122/2005 nasce con lo scopo di assicurare un indennizzo agli acquirenti che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa

Ricordiamo anche che il citato Decreto Legislativo n. 122/2005 stabilisce alcune norme a favore degli acquirenti di immobili.
In particolare, l’art. 4 del suddetto decreto stabilisce l’obbligo del costruttore a contrarre e a consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento dell’immobile, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, che copra danni materiali e diretti all’immobile, compresi quelli causati per vizio del suolo o per difetto della costruzione.
L’art. 1669 del codice civile stabilisce, infatti, che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

A cura di Paolo Oreto
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