NUOVE MODIFICHE

Dietro front per quanto concerne le denunce di successione. Per effetto della Legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha convertito il decreto legge n. 262 del 2...

04/01/2007
Dietro front per quanto concerne le denunce di successione.
Per effetto della Legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha convertito il decreto legge n. 262 del 2006, la dichiarazione di successione doveva essere presentata entro sei mesi dal decesso: il governo fa marcia indietro e riporta a 12 mesi il termine per la dichiarazione di successione, così come era previsto nel D.p.r. n.346/1990 all’art. 31.
Torna, inoltre, un’aliquota di favore per le successioni e donazioni a beneficio di soggetti portatori di handicap (franchigia di 1,5 milioni di euro, la più alta in assoluto).

Le nuove imposte di successione e donazione possono essere così sintetizzate:
Coniuge e parenti in linea retta. Aliquota proporzionale calcolata sulla quota eccedente 1 milione di euro; in particolare 4% per successioni e donazioni e 3% come imposta ipotecaria e catastale (fissa se prima casa);
Fratelli e/o sorelle. Aliquota proporzionale calcolata sulla quota eccedente 100.000 di euro; in particolare 6% per successioni e donazioni e 3% come imposta ipotecaria e catastale (fissa se prima casa);
Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado. Aliquota proporzionale calcolata sulla quota; in particolare 6% per successioni e donazioni e 3% come imposta ipotecaria e catastale (fissa se prima casa);
Altri soggetti. Aliquota proporzionale calcolata sulla quota; in particolare 8% per successioni e donazioni e 3% come imposta ipotecaria e catastale (fissa se prima casa).

Per quanto concerne i passaggi di azienda, è prevista l’esenzione dell’imposta su successione e donazione per qualsiasi passaggio, anche nel caso di tramite del nuovo istituto dei patti di famiglia.
Nel caso di quote sociali, il beneficio è esteso se il passaggio consente l’acquisizione del controllo o il rafforzamento dello stesso, a condizione che gli eredi o aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione unitamente alla dichiarazione di successione o donazione.
In caso di variazione in itinere il soggetto che ha goduto dei benefici dovrà pagare l’imposta nella misura ordinaria unitamente ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, unitamente agli interessi moratori decorrenti dalla data del presunto pagamento.

Per fratelli e sorelle, poi, le posizioni si sono ridimensionate, prevedendo una nuova franchigia ulteriore a quella già riconosciuta per il coniuge ed i parenti in linea retta ed un’aliquota di imposta ad hoc.

A cura di Paola Bivona
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