LAVORO E COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Dall’entrata in vigore della nuova Finanziaria, i datori di lavoro sono obbligati a comunicare preventivamente l’instaurazione dei rapporti di lavoro (commi ...

12/01/2007
Dall’entrata in vigore della nuova Finanziaria, i datori di lavoro sono obbligati a comunicare preventivamente l’instaurazione dei rapporti di lavoro (commi da 1180 a 1185).
L’art. 1180 sostituisce le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9-bis, legge 28 novembre 1996, n. 608 secondo il quale entro cinque giorni dall'assunzione effettuata nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici dovevano inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

In particolare, il comma 1180 stabilisce che i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, sono tenuti a dare comunicazione al servizio competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro in caso dell’instaurazione di rapporti di:

  • lavoro subordinato o lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, socio lavoratore di cooperativa e associato in partecipazione con apporto lavorativo;
  • tirocinio di formazione e di orientamento;
  • qualsiasi forma di esperienza lavorativa.

La comunicazione dovrà indicare:

  • dati anagrafici del lavoratore;
  • data di assunzione;
  • data di cessazione, in caso di rapporto a tempo determinato;
  • tipologia contrattuale;
  • qualifica professionale;
  • trattamento economico e normativo applicato.

In questo caso la comunicazione preventiva dovrà essere comprovata mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

Il comma 1184 sostituisce, inoltre, il comma 6 dell’art. 4-bis, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, secondo il quale le comunicazioni al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

In particolare, il comma 1184 stabilisce che le suddette comunicazioni, comprese quelle di assunzione e cessazione, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione anche nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

In questo caso tali comunicazioni potranno avvenire avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dei servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.



a cura di Gianluca Oreto
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