NUOVE VOCI SU DECRETO CORRETTIVO

A venti giorni circa dal 31 gennaio, data di scadenza della sospensione di alcuni istituiti del Codice dei contratti (sospesi dall’articolo 1-Octies della le...

08/01/2007
A venti giorni circa dal 31 gennaio, data di scadenza della sospensione di alcuni istituiti del Codice dei contratti (sospesi dall’articolo 1-Octies della legge n. 228/2006, che modifica il Decreto legislativo n. 163/2006) corrono voci su una nuova bozza del decreto correttivo predisposta dal Ministro delle Infrastrutture Antonio di Pietro.
Ricordiamo che gli istituti sospesi dalla legge n. 228/2206 sono quelli relativi:
  • all’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e 3);
  • al dialogo competitivo (art. 58);
  • al divieto di subappalto per l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento (art. 49);
  • all’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59);
  • all’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57);
  • alle centrali di committenza (art. 33);
  • all’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4, lettera f),
e, mentre non conosciamo quando il decreto correttivo (il testo contiene soltanto testo correzioni formali e di dettaglio) che ha avuto già l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato, e delle Competenti Commissioni parlamentari, sarà emanato dal Governo, sembra che la nuova bozza predisposta dal Ministro non intervenga soltanto sulle norme del D.Lgs. n. 163/2006 sospese sino al 31 gennaio prossimo, ma riscrive in alcuni punti il Codice stesso anche se lo stesso rimane integro nella sua struttura portante.
Ma vediamo quali sarebbero le novità.

Avvalimento
Viene fatto un passo indietro e sembra che venga cancellata l`intero articolo 49 del Codice e non soltanto il comma 10 in atto sospeso sino al 31 gennaio; L’istituto dell’avvalimento resterebbe in piedi soltanto per consorzi, stabili ed ordinari, raggruppamenti temporanei oppure con un eventuale affitto di ramo di azienda. In pratica un notevole passo indietro rispetto a quanto previsto dal codice e dalle direttive europee sugli appalti che oltre ad ammettere in modo esplicito l’avvalimento, ma non lo sottopongono ad alcuna limitazione.

Procedure negoziate
Vengono riscritti gli articoli 56 e 57 con il risultato che il campo di applicazione della procedura negoziata (la ex trattativa privata) viene limitato e sembra che non dovrebbe essere più possibile affidare lavori analoghi all’impresa che già ha vinto una prima gara senza pubblicare un bando informativo, come sembra che sia stata cancellata anche la possibilità per la procedura negoziata con bando, la formula vaga e molto elastica che la ammetteva in caso di circostanze eccezionali che non consentivano “la fissazione globale e preliminare dei prezzi”.

Appalto integrato
La norma relativa all’appalto integrato di progettazione ed esecuzione non sembra che sia stata modificata e, quindi e nulla viene invece modificato e, dunque, lo stesso resta liberalizzato come lo è nella attuale versione dell’articolo 53, commi 2 e 3.

Il Ministro Antonio Di Pietro accogliendo, poi, una richiesta degli enti locali, modifica le norme sul responsabile del procedimento prevedendo la possibilità, in caso di carenze nell’organico del personale di ruolo, di assegnare il compito di responsabile unico del procedimento anche a “propri dipendenti in servizio”.

Ma come sarebbe possibile mantenere la scadenza del 31 gennaio visto che nessuna proroga è stata inserita dal Governo nell’ultimo decreto Milleproroghe?
Soltanto con l’inserimento delle nuovo teso predisposto dal Ministro all’interno del primo decreto correttivo del Codice (quello che contiene correzioni formali e di dettaglio) che ha già ricevuto il via libera - in veste ovviamente assai diversa e ridotta - dalla Conferenza Unificata e dalle commissioni parlamentari.

Ci sembra che tale posizione possa essere configurata come un bliz del Ministero stesso che scavalcherebbe, così, il parere della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari e dovremmo, poi, vedere se un decreto legislativo così predisposto venga successivamente firmato dal Capo dello Stato visto che il comma 3 dell’articolo 25 della legge n. 62/2005 precisa che: “Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4” e, quindi un decreto correttivo del Codice dovrebbe essere sottoposto alla stessa procedura cui è stato sottoposto il Codice stesso e per lo stesso, quindi, dovrebbero essere acquisiti i pareti della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari.
In tal senso si è anche espresso l’onorevole Ermete Realacci presidente della Commissione Lavori Pubblici della Camera che, in merito alla possibilità della confluenza delle norme predisposte dal Ministro di Pietro all’interno del D.Lgs. che ha già avuto le necessarie approvazioni, ha precisato come “La riforma del Codice degli appalti rappresenta un impegno serio e complesso e non può essere affrontata in modo affrettato”.

Rammentiamo, per ultimo, che entro il prossimo 1 luglio 2007 dovrebbe essere emanato il nuovo Regolamento attuativo del Codice che sostituirà il Regolamento (DPR n. 554/1999) della legge n. 109/1994, in atto ancora utilizzato per quelle parti compatibili con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti

A cura di Paolo Oreto
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