I MUTUI PERDONO LA PENALE

Il Decreto-Legge sulle liberalizzazioni recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività econo...

06/02/2007
Il Decreto-Legge sulle liberalizzazioni recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 1 Febbraio è entrato immediatamente in vigore lo scorso 2 febbraio 2007 e prevede la liberalizzazione su molti aspetti economici e finanziari tra i quali la nullità delle penali per le estinzioni anticipate dei mutui.

Tra gli articoli del provvedimento, di notevole importanza è l’articolo 7 recante “Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali”.
Nell’articolo 7 viene precisato che se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca.
È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile. Ovviamente tale nuova norma di notevole importanza per tutti coloro che devono stipulare un mutuo non è retroattiva ed ha valore per tutti i mutui stipulati a decorrere dal 2/2/2007.

Nello stesso provvedimento in tema di liberalizzazioni vale la pena ricordare anche i seguenti ulteriori punti:
1. Servizi di telefonia mobile. È vietata, da parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto.
L'offerta delle tariffe dei differenti operatori deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
2. Prezzi dei carburanti e sul traffico. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete ed informare gli utenti dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale.
3. Tariffe aeree. Sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
4. Prodotti alimentari. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto.
5. Assicurazioni. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente. È fatto obbligo di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. In caso di durata poliennale di contratto, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

A cura di Paola Bivona
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