DETERMINAZIONI SU ATTESTAZIONI SOA E SOCIETA’ DI INGEGNERIA

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha reso noto soltanto in questoi giorni due determinazioni del mese di nove...

28/02/2007
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha reso noto soltanto in questoi giorni due determinazioni del mese di novembre del 2006 e precisamente la determinazione n. 6 del 15/11/2006 recante “Procedimento di controllo sulle attestazioni di qualificazione ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34” e la determinazione n. 7 del 16/11/2006 recante: “Comunicazioni all’Autorità da parte delle società di ingegneria e professionali ai sensi dell’art. 90 comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”.

Società di ingegneria e società professionali
Con la determinazione n. 7/2006, l’Autorità, nel precisare che gli articoli 53 (Requisiti delle società di ingegneria) e 54 (Requisiti delle società professionali) del Regolamento di cui al Dpr n. 554/1999 sono tuttora vigenti essendo del tutto compatibili con il Codice dei contratti, dispone che:
  • le società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell’articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e le società professionali nonché i consorzi stabili di società d’ingegneria e professionali di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che operano nel settore pubblico, debbono comunicare i propri dati all’Autorità;
  • i soggetti di cui al precedente punto 1) di nuova costituzione che intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99 entro 30 giorni dalla loro costituzione;
  • le società di ingegneria e professionali nonché i consorzi stabili di società d’ingegneria e professionali di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del Codice, già operanti nel settore privato ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che intendano partecipare a gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 50 del DPR 554/99, sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto;
  • 1) entro 30 giorni dalla prima partecipazione ad una procedura di affidamento dei predetti servizi;
  • non sono tenuti all’obbligo di comunicazione all’Autorità le associazioni tra professionisti, gli studi associati, nonché gli studi professionali;
  • restano confermate per i soggetti richiamati ai punti precedenti le modalità di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa già pubblicate sul sito internet dell’Autorità all’indirizzo web http://www.autoritalavoripubblici.it, nella sezione “Società di ingegneria e professionali”.
Attestazioni SOA
Con la determinazione n. 6/2006, l’Autorità, successivamente ad avere accertato che, in alcuni casi, le imprese nell’ambito delle verifiche disposte sui certificati lavori utilizzati ai fini dell’emissione delle attestazioni, per verificarne la veridicità, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di controllo ai sensi dell’art. 14 D.P.R. n. 34/2000, provvedono all’immediata restituzione dell’attestazione di qualificazione alla SOA emittente, ai fini dell’archiviazione del procedimento stesso, per poi provvedere ad attestarsi presso altra SOA, dispone che:
  • il procedimento di controllo sulle attestazioni, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 34/2000, mira a verificare che l’attestazione di qualificazione sia stata emessa nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel predetto regolamento e che l’impresa attestata sia in possesso del requisito di affidabilità morale e professionale atto a consentire l’ottenimento di una nuova attestazione;
  • la restituzione dell’attestazione di qualificazione alla SOA emittente non arresta il relativo procedimento di controllo, che deve concludersi con un accertamento in ordine alla veridicità della documentazione presentata dall’impresa ed al permanere in capo ad essa dei prescritti requisiti di affidabilità morale e professionale, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;
  • la riattestazione viene travolta dall’esito negativo del procedimento di controllo;
  • la non imputabilità della falsità all’impresa che ha conseguito l’attestazione acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell’art. 17, lett. m), D.P.R. n. 34 del 2000, sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
A cura di Paolo Oreto
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