MODELLI E ISTRUZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
28/03/2007
Nel Provvedimento viene precisato che:
- l’ufficio competente alla ricezione della comunicazione è il Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, 65129 – PESCARA;
- il modello di inizio lavori è disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- è autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell’allegato A) al provvedimento. A tal fine il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.
Spese ammissibili
Ricordiamo che gli interventi ammissibili che sono stati individuati in:
- manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla realizzazione di parcheggi pertinenziali) ;
- interventi di bonifica dall’amianto.
Per ultimo, ricordiamo che tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
Per quanto concerme, invece le spese sostenute nel corso del 2006, la detrazione d’imposta è pari al:
- 41% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006;
- 36% per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006,
- e che fa fede la data della
fattura.
D’altra parte una simile interpretazione trova un sostegno nella circolare delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006, in cui viene affermato che «la detrazione dall’Irpef nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l`aliquota del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l’aliquota del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall`Irpef nella misura del 36 per cento».
Ricordiamo, poi, che a fronte di un tetto massimo di spesa ammessa all’agevolazione pari a 48.000 Euro sino al 30 settembre 2006, tale importo era riferito a cisascun contribuente, mente a partire dall’1 ottobre 2006, dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare; ad esempio sino al 30 settembre 2006 se una unità immobiliare era intestata a due coniugi, per ognuno era possibile una detrazione sino a 48.000 Euro mentre dall’1 ottobre 2006, visto che tale importo si riferisce alla singola unità immobiliare dovrà essere ripartito tra i due coniugi che potranno, quindi, avere, ciascuno, un tetto massimo di 24.000 Euro.
Manodopera in fattura
Con l’entrata in vigore dell’articolo 35, comma 19, del decreto-legge n. 223/2006, dal 4 luglio 2006, coloro che realizzano interventi di recupero per i quali il committente intende usufruire della detrazione Irpef, devono indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.
Dal 4 luglio 2006, quindi, per usufruire della detrazione del 41% che dall’1 Ottobre è scesa al 36% sulle opere eseguite su fabbricati abitativi, occorre che in fattura sia riportato il costo della mano d’opera.
La disposizione si applica quando coinvolte nei lavori sono imprese edili con dipendenti e non, evidentemente, agli artigiani che lavorano in proprio.
A cura di Paolo Oreto
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