CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI

Il 13 aprile scorso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha pubblicato la delibera n. 90/07 Attuazione del decreto del ministro dello sviluppo ...

23/04/2007
Il 13 aprile scorso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha pubblicato la delibera n. 90/07 Attuazione del decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici.

La delibera, attesa da parecchio, oltre a stabilire le modalità di accesso ed erogazione degli incentivi, definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia elettrica. Tali modalità e condizioni si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di valutazione di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti.

Le attività principali che devono essere svolte per la connessione alla rete del proprio impianto sono le seguenti:
  • richiesta di connessione (presentata dal soggetto responsabile della connessione all’impresa distributrice competente);
  • verifica tecnica (finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza disponibile richiesta in immissione ed a realizzare un preventivo per la connessione da trasmettere al soggetto responsabile);
  • accettazione preventivo di connessione (da parte del soggetto responsabile alla connessione);
  • presentazione delle richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi (da parte dell’impresa distributrice);

Per quanto concerne la richiesta di connessione, il soggetto responsabile dovrà presentare una documentazione composta da:

  1. i dati identificativi del soggetto responsabile della connessione;
  2. la potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione;
  3. la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza della generazione;
  4. i dati identificativi del punto di connessione esistente;
  5. la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
  6. la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell’impianto di produzione;
  7. la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;
  8. eventuali esigenze tecniche dell’utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
  9. il livello di potenza già disponibile in immissione;
  10. il livello di potenza già disponibile in prelievo;
  11. l’eventuale decisione di avvalersi dell’impresa distributrice per il servizio di misura dell’energia elettrica;
  12. l’eventuale decisione di avvalersi delle condizioni di ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e al comma 41 della legge n. 239/04;
  13. l’eventuale decisione di avvalersi del servizio di scambio sul posto.

A seguito della presentazione della domanda di connessione alla rete, l’impresa distributrice eseguirà una verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza disponibile richiesta in immissione e trasmette al soggetto responsabile della connessione un preventivo per la connessione recante:

  1. la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione;
  2. la soluzione per la connessione;
  3. la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del soggetto responsabile della connessione;
  4. il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci di costo;
  5. il termine previsto per la realizzazione della connessione;
  6. il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06.

L’impresa distributrice avrà un massimo di 20 giorni lavorativi dalla verifica tecnica per mettere a disposizione il preventivo per la connessione. Tale preventivo dovrà avere validità non inferiore a 3 mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dall’impresa distributrice nei confronti del soggetto responsabile della connessione per l’esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Nel caso di accettazione del preventivo di connessione, l’impresa distributrice è tenuta, entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice. Il soggetto responsabile della connessione, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, dovrà inviare all’impresa distributrice la comunicazione di ultimazione dei lavori. La realizzazione e la gestione della connessione deve essere effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell’Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano, indicando almeno:

  1. le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione;
  2. le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall’utente di rete ai fini della gestione della connessione;
  3. le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente.

A cura di Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati